Il futuro della specialità

Che il ministro Brunetta sappia come far parlare di sé è fuor dubbio, così com’è evidente che sia molto bravo a seminar zizzania: dopo aver messo in contrapposizione i lavoratori del settore privato ed i dipendenti pubblici “fannulloni”, ora è la volta delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, queste ultime colpevoli – a suo dire – di risucchiare denaro pubblico in virtù di ingiustificabili privilegi. Forse, però, non si aspettava che con queste dichiarazioni avrebbe persino originato una guerra intestina tra le cinque regioni a regime differenziato: “virtuose” (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Val d’Aosta) contro “parassite” (Sicilia e Sardegna).

Come tutte le dichiarazioni troppo categoriche, le esternazioni del ministro lasciano un po’ il tempo che trovano, tuttavia hanno il pregio di riportare alla ribalta un dibattito – quello della “crisi della specialità” – che da troppo tempo attende esiti concreti.

È senz’altro condivisibile l’idea che i regimi differenziati non debbano servire da copertura ad inefficienze degli apparati amministrativi ed a carenze decisionali degli organi politici, com’è giusto che i trasferimenti statali siano distribuiti anche tenendo conto dei comportamenti virtuosi. Tuttavia, la specialità non trova il suo fondamento in motivazioni di tipo economico e sociale che, pure, inizialmente, furono addotte, per esempio in Sardegna, a sostegno della richiesta di un trattamento differenziato: per superare questo tipo di squilibri esistono altri strumenti, potenziati anche dalla riforma costituzionale del 2001 (fondo perequativo, interventi statali volti a garantire in tutte le regioni standard omogenei per il godimento dei diritti civili e sociali …). Ciò che, invece, giustifica l’esistenza dei regimi speciali (tuttora riconosciuti e protetti dall’art. 116 della Costituzione) sono fattori etnici e culturali (come la presenza di gruppi linguistici minoritari o di tradizioni autonomistiche radicate nel tempo) che rendono alcuni territori particolarmente sensibili e difficili da governare.

Occorre, inoltre, riflettere sul fatto che la specialità non comporta sempre e solo maggiori prerogative: può anche risultare un handicap. Gli strumenti posti a difesa dei regimi differenziati, ossia leggi costituzionali, sono, infatti, strumenti più rigidi di quelli che fissano le regole valide per le regioni ordinarie sicché, tradizionalmente, quelle a statuto speciale hanno dovuto “inseguire” le conquiste ottenute dalle altre. In questo processo, naturalmente, ha avuto un grosso peso il loro stesso atteggiamento rigidamente garantista, quell’atteggiamento che le ha portate ad avviare confronti individuali con lo Stato piuttosto che a fare fronte compatto.

I limiti dell’attuale regime speciale diventano, inoltre, sempre più evidenti man mano che, in virtù delle riforme costituzionali e dell’influenza del diritto comunitario, il sistema di ripartizione delle competenze (legislative ed amministrative) si fa più flessibile.

Pertanto, se vorranno continuare a godere di questa loro particolare condizione di autonomia, le regioni a statuto speciale dovranno adoperarsi per “svecchiare” gli istituti e gli strumenti di cui finora hanno usufruito. Per fare questo, però, occorrerà tradurre in fatti la consapevolezza – peraltro da tempo acquisita – che la propria particolarità non deve essere più intesa come un patrimonio intoccabile da difendere contro qualunque attacco esterno, bensì come una risorsa, al contempo, da proteggere, mettere a frutto e condividere.

Marcella Onnis

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