
Molte le presenze anche sul territorio piemontese che il sistema sanitario regionale non è in grado di soddisfare il loro ingresso nelle RSA. Non pochi gli iter da seguire per contestare eventuali inadempienze.
di Ernesto Bodini (giornalista ed esperto di tematiche sociali)
Mentre le nascite calano, gli anziani aumentano di numero, di età e di esigenze quotidiane, soprattutto di fronte al fatto che la maggior parte è affetta da almeno due patologie croniche e/o invalidanti. Questo scenario si traduce in sfide strutturali, a cominciare dal fenomeno della multimorbilità: il carico assistenziale sulle famiglie, la carenza di posti letto nelle Rsa, l’insufficienza dei servizi di assistenza domiciliare integrata, con oneri di ogni tipo a carico dei famigliari e dei caregiver, e la pressione sul Servizio sanitario, che deve far fronte soprattutto alle acuzie e non è in grado di soddisfare la domanda. Di tutto ciò diverse sono le cause, come ad esempio il mancato e appropriato coordinamento istituzionale, in quanto la programmazione sanitaria ha in parte ignorato che la vera emergenza sociale era diventata la lungodegenza e la postacuzie; si aggiungano i tetti di spesa e il blocco del turnover, che hanno impedito nuove assunzioni del personale sanitario e, di conseguenza, l’apertura di nuove Rsa. Ora, se la Sanità è di competenza regionale, l’assistenza sociale spetta ai Comuni: una scissione che talvolta equivale a passarsi la palla l’una con l’altro, e il paziente è “spettatore” sempre più attonito e incapace di reagire. Viene spontaneo pensare ad azioni volte alla tutela legale e, a tal riguardo, si rammentano l’art. 32 della Costituzione e i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che devono essere garantiti per legge e stabiliscono che le prestazioni di lungo termine e di riabilitazione per pazienti non autosufficienti sono diritti esigibili, senza se e senza ma. A tal proposito ricordo che, quando un anziano fragile, con patologie croniche e invalidanti, viene dimesso e si trova in condizioni di emergenza clinica e la Asl non garantisce la continuità assistenziale (al proprio domicilio o in Rsa convenzionate), si aprono i presupposti per agire per vie legali. In tali casi l’azione rientra nella diffida formale alla Asl e alla Regione: trattasi di un atto legale mirato, con il quale si intima alla Asl di prendere in carico il paziente entro un termine stabilito (congruo rispetto alla situazione), evidenziando il rischio imminente di decadimento fisico o di impossibilità oggettiva di cura da parte della famiglia. Per quanto riguarda un esposto alla Procura della Repubblica, lo stesso va presentato per verificare se nel ritardo o nella negazione dell’assistenza si configurino reati come l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) o, nei casi più gravi, se si è verificato un danno alla salute dell’anziano, ad esempio per assenza di cure pubbliche o abbandono di persona incapace, specie se i famigliari sono materialmente o economicamente impossibilitati a subentrare. Il cosiddetto ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), invece, ha valore in sede civile per ottenere un provvedimento immediato del giudice che obblighi l’Asl a garantire la quota sanitaria per l’inserimento in Rsa o l’attivazione delle cure domiciliari ad alta intensità. Ciò nonostante, il timore dell’abbandono è una realtà, anche a causa della carenza dei caregiver (economicamente e psicologicamente sempre più provati), per il cui sostegno occorrerebbe una legislazione immediata e più concreta. Ma i dilemmi vanno oltre: la carenza del sistema associativo, in molti casi anche incompetente nel tutelare il cittadino in difficoltà e i suoi famigliari, per non parlare della rinuncia a farsi sostenere per via legale a fronte delle onerose parcelle, salvo i casi più gravi e urgenti. In questo stretto circuito, che rappresenta la quotidianità, le Istituzioni sembrano essere assenti o comunque non in grado di farvi fronte… e la solitudine si estende sempre più. Ma nel frattempo cosa fare? Tra le poche alternative, al di fuori della giustizia ordinaria, si possono contattare i Comitati e i Sindacati Pensionati specializzati, come ad esempio la Fondazione Promozione Sociale in Piemonte, o i Servizi di tutela legale di alcuni sindacati o di alcune associazioni di consumatori, per avere da questi assistenza o quanto meno una consulenza mirata, versando un minimo di partecipazione con una quota associativa. Inoltre può essere utile rivolgersi al Difensore Civico della propria Regione, la cui consulenza è gratuita, per segnalare disfunzioni, ritardi o abusi della P.A. (comprese le Asl); questa figura giuridica, pur non avendo il potere di emettere sentenze, ha una capacità di “pressione” istituzionale e può chiedere chiarimenti formali alle Asl, accelerando spesso le pratiche di inserimento in Rsa.
Ma come si presenta attualmente la gestione delle liste di attesa per un ricovero in una Rsa in Piemonte?
La gestione delle liste di attesa per l’accesso alle Rsa nella Regione subalpina ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza sociale e strutturale, ampiamente documentata dai dati aggiornati della stessa Direzione Sanità regionale (basta richiederli) e denunciata dai Comitati a tutela dei malati cronici. In sintesi, i dati consolidati evidenziano che in Piemonte ci sono quasi 15 mila anziani non autosufficienti in lista d’attesa (ma c’è chi sostiene che siano 30 mila) per ottenere la “quota sanitaria”, ossia il contributo pubblico che copre il 50% della retta totale della Rsa. È una crescita esponenziale: secondo le elaborazioni della Fondazione Promozione Sociale, gli esclusi dalle prestazioni convenzionate sono aumentati di oltre il 41% in circa un anno e mezzo. Ma, come sempre, il dramma sfocia nel dramma: il paradosso dei posti letto “vuoti”. Il problema della realtà piemontese, infatti, non è la mancanza fisica di strutture o letti, perché molte Rsa hanno posti liberi, ma privi di convenzione pubblica. Questo significa che, se una famiglia vuole ricoverare subito il proprio anziano, può farlo, ma pagando l’intera retta “privata” (circa 2.500-3.500 euro al mese), in attesa che l’Asl sblocchi la quota di propria competenza; a riguardo, pare che ci siano oltre 16 mila anziani già ricoverati in Rsa che stanno pagando tutto di tasca propria in attesa del contributo pubblico. Per quanto riguarda il sistema dei punteggi (meccanismo della UVG), l’inserimento in lista d’attesa non avviene in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, ma tramite una valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità Valutativa Geriatrica (UVG) della propria Asl, che assegna un punteggio di gravità sotto il profilo sanitario e sociale. Quindi la lista di attesa è una graduatoria “mobile”: un anziano con un punteggio medio può essere costantemente superato da nuovi codici con gravità clinica superiore o in emergenza, come ad esempio anziani che devono essere dimessi d’urgenza da un reparto ospedaliero. Va precisato che l’unico vincolo temporale riguarda i casi classificati come “urgenti”, che le Asl tentano di soddisfare entro 90 giorni, mentre per i codici “non urgenti” o “differibili” l’attesa può diventare a tempo indeterminato.
Ma quali le cause del blocco gestionale?
La stasi del sistema piemontese è dovuta soprattutto a un tetto di spesa regionale rigido, applicato ai budget delle singole Asl. Anche se la Regione Piemonte rivendica un aumento progressivo della spesa negli anni, il fondo stanziato non riesce a coprire il troppo veloce invecchiamento e la mole di domande. Le risorse finanziarie attuali non bastano a convertire i posti letto “autorizzati privati” in posti letto “convenzionati pubblici”, anche in considerazione del possibile stanziamento di misure temporanee. Ma bisogna pure considerare che a peggiorare la gestione delle liste Rsa si aggiunge il fatto che le famiglie non trovano sbocchi sul territorio: in Piemonte si registrano parallelamente circa 14 mila persone in attesa di cure domiciliari (ADI) o di tutele collegate al Piano Nazionale Non Autosufficienza (PNNA); di conseguenza, non potendo ricevere un supporto medico adeguato a casa, la pressione burocratica per ottenere il ricovero in struttura aumenta, saturando così i canali di accesso. Tralasciando alcune note relative ad altre realtà nell’area piemontese, credo sia utile sapere come contestare il punteggio UVG, prendendo atto della Guida per aiutare le famiglie. Il punteggio UVG viene calcolato sommando una valutazione sanitaria (fino a 11-13 punti in base alle patologie) e una valutazione socio-ambientale: isolamento, assenza di familiari, situazione economica ecc. Ma spesso le Asl tendono a tenere bassi i punteggi per non far scattare la classe di “urgenza”, che le costringerebbe a pagare subito. Nel caso si debba assistere una famiglia con un punteggio palesemente inadeguato, è bene conoscere l’iter da seguire. In prima battuta si deve fare una richiesta formale di accesso agli atti (in versione cartacea o digitale): nessuno può fare ricorso senza conoscere i dettagli della valutazione. Il familiare o il tutore/amministratore di sostegno deve inviare una richiesta scritta alla Asl chiedendo la “Copia integrale della Scheda Geriatrica e del Verbale di Valutazione Multidimensionale UVG”; la legge garantisce il diritto di accesso entro 30 giorni. La seconda istanza riguarda il “Riesame in Autotutela”, che risulta essere la via amministrativa più rapida. Dopo la lettura della scheda si possono individuare gli eventuali errori, ad esempio se l’UVG non ha tenuto conto dell’insorgenza di una nuova grave patologia o del fatto che il caregiver principale si è ammalato. A seguito di ciò occorre presentare un’istanza di Riesame in Autotutela indirizzata al direttore del Distretto Sanitario e al presidente della Commissione UVG, allegando: una nuova relazione del medico di famiglia o di uno specialista pubblico che certifichi esplicitamente l’aggravamento rispetto alla precedente valutazione; la documentazione che attesti il mutamento delle condizioni sociali (certificati di malattia del familiare assistente, o l’ISEE socio-sanitario aggiornato se le risorse economiche sono venute meno a causa delle rette private). Un’ulteriore procedura riguarda eventualmente il ricorso al TAR o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica: se l’Asl rifiuta il riesame, la via giudiziaria amministrativa prevede l’impugnazione del verbale UVG dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla notifica del punteggio, oppure il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In tutto questo procedere bisogna fare attenzione a un cavillo fondamentale: la giurisprudenza piemontese ha ribadito che, se la famiglia non impugna formalmente il Verbale UVG nei termini di legge, perde il diritto di contestare quel punteggio in futuro, anche in sede di causa per il risarcimento delle rette pagate privatamente. Altrettanto utile è sapere che chi è deputato a seguire questi casi, se l’anziano subisce un ricovero in ospedale per una qualsiasi acuzie, deve indurre i familiari a chiedere subito, tramite i medici di reparto, l’attivazione della continuità assistenziale post-ricovero: proprio da questo momento l’ospedale deve interfacciarsi con l’UVG territoriale per una valutazione più immediata, superando di fatto i normali tempi di attesa e i processi burocratici del Distretto. Alla luce di questa realtà, le nuove generazioni dovrebbero pensare per tempo a come prevenire tali situazioni, e non eludere il problema semplicemente perché lo ritengono… ancora lontano nel tempo.





