L’amministratore di sostegno: evoluzione socio-culturale e giuridica

Un passo avanti nell’ambito del diritto

Tra i progressi in materia sociale ben si configura nel nostro Ordinamento giuridico la legge n. 6 del 9/1/2004 che prevede l’istituzione dell’Amministratore di sostegno, una figura a tutela di chi si trova in stato di incapacità parziale o temporanea, preposta quindi a decidere nell’interesse del malato o del disabile. Ossia, la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si venga a trovare nella impossibilità (anche temporanea) di provvedere ai propri interessi (personali e patrimoniali) può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio, che la rappresenta a tutti gli effetti e può, quindi, dare anche il consenso alle sue cure.

Con tale provvedimento vengono “superati” (o quasi) in alcuni casi, gli istituti dell’interdizione e inabilitazione, e ciò proprio di fronte ad una nuova emergente cultura di protezione adeguata alla effettiva necessità. Oltre al beneficiario può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno il coniuge, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2° grado, il Pubblico Ministero (P.M.). Il Giudice Tutelare provvede alla nomina entro 60 giorni, quando la relativa documentazione medica stabilisca lo stato d’incapacità o dopo istruttoria semplificata. Generalmente il Giudice nella scelta della nomina dà priorità al coniuge non separato legalmente o alla persona stabilmente convivente, i parenti in ordine di grado. Il decreto non è impugnabile, ma modificabile e integrabile in qualsiasi momento. Il soggetto non perde comunque la capacità di agire, anzi, la legge prevede che, ogni volta che sia in grado di farlo, possa designare il proprio amministratore, magari preventivamente attraverso un atto o una scrittura privata.

Sono tuttavia ancora validi i provvedimenti di interdizione e di inabilitazione. Nel primo caso per incapacità grave e irreversibile dell’interessato, nei confronti del quale il Tribunale Civile provvederà all’interdizione con la nomina di un tutore che rappresenta il soggetto totalmente incapace d’intendere e volere, sia nei diritti della persona sia in quelli patrimoniali. Nel secondo caso per una limitata capacità a gestire il proprio patrimonio, il Tribunale civile disporrà l’inabilitazione con la nomina del curatore che provvede alla tutela dei soli interessi patrimoniali.

 

Ernesto Bodini
(giornalista scientifico)

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