“Nessuna volontà di interrompere l’attività produttiva”: la sentenza sul reintegro degli operai Fiat


Atteggiamento provocatorio – Nei confronti dei tre licenziati, il responsabile della linea produttiva – nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2010 – ha tenuto un atteggiamento “provocatorio” rapportandosi agli operai in un modo “che non è stato così tranquillo e pacato come la società sostiene”: i giudici fanno riferimento al colloquio avvenuto quella notte davanti ai carrelli bloccati che avrebbero impedito, secondo la Fiat, il prosieguo della produzione, da cui è scaturito poi il licenziamento.
Diritto garantito – La sentenza è stata emessa lo scorso 23 febbraio: secondo i giudici del lavoro, Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e Marco Pignatelli (i primi due all’epoca delegati Fiom, il terzo solo iscritto al sindacato), nella notte del 7 luglio 2010 “hanno esercitato un diritto costituzionalmente garantito” qual è quello di sciopero, “senza valicarne i limiti” e con una forma di protesta che ha coinvolto altri operai, ai quali però la Fiat “non ha contestato nulla”.
(Fonte notizie.tiscali.it)