La “legge bavaglio” e il clero: nuove norme tutelano i preti pedofili

Questo è il tempo in cui è venuto a galla – e la locuzione non è casuale – il cosiddetto scandalo dei preti pedofili; questo è il tempo in cui aleggia nuovamente la minaccia di una pericolosa commistione tra Stato e Chiesa: è in tale contesto che vogliamo maliziosamente destare l’attenzione dei lettori su una norma del famigerato d.d.l. n. 1611 – meglio noto come “legge Bavaglio” – passata a molti inosservata, nel clamore generale che ha accompagnato l’approvazione dell’intero articolato.

Il comma 25 dell’art.1 apporta importanti modificazioni all’art.129 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni tutt’altro che innocue e secondarie, a dispetto di quanto il nome potrebbe lasciar intendere ai profani), introducendo nuove guarentigie – e il termine volutamente arcaico ci sembra quanto mai appropriato! – in favore di ecclesiastici e religiosi del culto cattolico: se prima il pubblico ministero era tenuto ad informare le autorità ecclesiastiche esclusivamente in occasione dell’esercizio dell’azione penale (dunque ad indagini concluse) nei confronti di tali soggetti, ovvero in caso di arresto, fermo o custodia cautelare dei medesimi, la nuova norma mira ad estendere gli obblighi di informazione nella fase di indagine.

A margine degli interrogativi sull’opportunità di un ennesimo privilegio concesso al clero, è appena il caso di evidenziare il paventato rischio che la rivelazione di notizie riservate possa pregiudicare le indagini in corso, specialmente rispetto ad attività – quali le intercettazioni – che fondano la loro efficacia su quello che si potrebbe chiamare “effetto-sorpresa”.

Questi i fatti: è malizioso pensare che vi sia una qualche attinenza con le inchieste sulla pedofilia che vedono indagati numerosi sacerdoti?   

Silvia Onnis

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