Divieto di matrimoni tra gay, è costituzionale ma anacronistico?

Senza dubbio qualcuno già plaude all’ordinanza n. 276 del 7 luglio 2010, depositata lo scorso 22 luglio, con la quale la Consulta ha ribadito la legittimità costituzionale del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Aldilà delle ovvie reazioni immediate, tuttavia, vale la pena di soffermarsi tanto sulle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello di Firenze a dubitare della costituzionalità delle disposizioni che impediscono agli omosessuali di contrarre matrimonio, quanto sul contenuto reale delle conclusioni cui è giunta la Corte Costituzionale.
L’ordinanza di rimessione. I giudici fiorentini hanno preso le mosse dalla considerazione che il diritto di sposarsi è un diritto fondamentale della persona – dovendosi ricondurre l’unione coniugale nell’ambito delle formazioni sociali in cui si esprime la personalità dell’individuo e si manifesta la dignità umana – che, come tale, non tollera discriminazioni in base al sesso.
Tanto premesso, i rimettenti hanno evidenziato che “il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata, facendo comprendere e rispettare alla generalità dei consociati ‘un modo d’essere’ […] che risponde a moti insindacabili dell’animo umano, di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentire l’affermazione, evitando anzi ingerenze e sgombrando il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto di autodeterminazione di ciascuno”.
Peraltro, la trasformazione dei costumi ha portato al superamento del modello della famiglia tradizionale cattolica ed offre esempi sempre più frequenti di legami alternativi, che aspirano legittimamente ad ottenere dignità e riconoscimento istituzionale: sembrerebbe dunque quanto meno anacronistico ritenere che la “famiglia naturale” tutelata dalla nostra Carta Fondamentale sia solo e soltanto quella composta da uomo e donna, dovendosi invece desumere dall’evoluzione sociale e dal contesto storico il significato di “naturalità”.
Né d’altra parte, per giustificare il divieto in discorso, apparirebbe attuale evocare la finalità procreativa originariamente posta alla radice dell’istituto matrimoniale, sicuramente accessibile alle coppie eterosessuali sterili!
Le conclusioni della Corte Costituzionale. All’esito del giudizio, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili in parte infondate le questioni sollevate: non è superfluo, tuttavia, evidenziare che nel far ciò i magistrati – contrariamente a quanto si potrebbe pensare da “profani del diritto” – lungi dal prendere posizione nel dibattito, si sono limitati ad evidenziare come sia compito (non del Giudice delle Leggi, bensì) del Legislatore adattare l’apparato normativo al mutare della realtà sociale.
Chi ha orecchie per intendere intenda…
Silvia Onnis
Mi sembra perfetto!Talmente perfetto che oserei direi che in un futuro non ci si potrà mica scandalizzare se la povera nonnetta vorrà sposare il proprio gatto: in fin dei conti, se non si possono fare distinzioni di sesso perchè le si dovrebbero fare di animale?
Né d’altra parte, anche in questo caso, per giustificare il divieto in discorso si potrebbe evocare la finalità procreativa originariamente posta alla radice dell’istituto matrimoniale, giusto?
Speriamo che i tempi cambino in fretta…penso a quei poveri bimbi grassottelli che si vorrebbero sposare con il proprio computer e che non possono farlo per colpa di una società non al passo coi tempi…in fin dei conti loro amano il proprio pc e non si può certo dire i loro pc non li amino…
ahahahah!
sarcasmo da due lire!!!!!!