Regione Sardegna: ecco il testo della nuova norma sui precari
È finalmente stato pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Sardegna il testo della legge finanziaria regionale per l’anno 2011, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (Buras).
La disposizione relativa alla stabilizzazione dei precari dell’amministrazione regionale – alla quale avevamo fatto accenno e che sta già suscitando molto clamore – è l’art. 7, comma 2, perfetto esempio di come non dovrebbe essere scritta una norma di legge:
“Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l’applicazione delle premialità previste nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.”
Il testo criptico e ambiguo non permette, innanzitutto, di capire se i “dipendenti regionali” citati siano quelli che hanno contratti a tempo determinato (di cui si occupa il comma 1 dell’art. 36 della L.R. n. 2/2007) o i “lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche” (ai quali è dedicato il comma 2 della stessa norma del 2007). Terza ipotesi – sicuramente meno attendibile – è che si tratti dei dipendenti a tempo indeterminato che vogliono accedere a categorie di inquadramento professionale superiori, per i quali sono sempre previste riserve nei concorsi banditi dall’amministrazione.
Passando all’ultima parte della norma, si legge che la premialità prevista dall’art. 36 (ossia la premialità riconosciuta ai precari nelle prove selettive concorsuali pubbliche finalizzate alla loro stabilizzazione) consisterà nel poter partecipare a concorsi in cui il punteggio sarà determinato dai titoli (si suppone di studio e professionali) e dalla valutazione riportata in una prova orale. Ma la parte più insidiosa della norma è quel “ancorché banditi” riferito ai concorsi per le aree professionali in cui sono presenti precari da stabilizzare: considerato che molti di questi rientrano nell’area amministrativa, cosa accadrà dunque all’ormai famoso concorso per 42 funzionari? L’esonero dall’eventuale prova preselettiva previsto dalla nuova norma non è in realtà un cambiamento, poiché anche il bando di quella selezione già lo prevedeva, ma la prova scritta sarà ancora prevista? E, nel caso, dovrà essere svolta solo dagli esterni o anche dai dipendenti regionali che vogliono passare ad una categoria superiore?
Per conoscere le risposte, i candidati dovranno necessariamente attendere di vedere come l’Assessorato al personale applicherà tali disposizioni.
Noi della redazione ci auguriamo – per il bene di tutti – che la Regione, perlomeno, si pronunci prima del 16 marzo (giorno in cui dovrebbero essere comunicate le date delle prove preselettiva e scritta del concorso) perché la chiarezza è il fondamento imprescindibile di un “sano” rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione.
Marcella Onnis
Redattrice – marcella.onnis@ilmiogiornale.org