QUANDO POTREMO SMETTERE DI “CONDANNARE” IL SSN? LA STRADA È ANCORA LUNGA E TORTUOSA. NONOSTANTE LE LEGGI

A tutt’oggi non c’è un minimo spiraglio di possibilità, anche se nel frattempo in alcune Regioni si sta portando avanti la creazione di nuovi ospedali…, ma intanto sono ancora molte le esigenze disattese, compresa l’emigrazione di pazienti dal sud al nord nella speranza di una migliore garanzia di cure.
di Ernesto Bodini (giornalista e divulgatore di tematiche sociali)
È evidente che in ambito sanitario in continua emergenza, seguita dalla preoccupazione generale… più o meno responsabile. Le esigenze di cure della popolazione italiana sono sempre più impellenti e, nonostante gli “sforzi” di tutti gli operatori sanitari in forza, a mio modesto avviso, gli stessi non vanno di pari passo con quelli dei politici-amministratori, quanto meno di alcuni a livello nazionale. Fatta questa premessa va sottolineato che di fronte alla carenza (obiettiva) di medici, infermieri e tecnici nelle varie specialità, come pure di altre risorse umane nell’ambito del SSN (ospedali e territorio), non sono motivi sufficienti per non garantire le necessarie prestazioni sia medico-sanitarie che chirurgiche, ancorché a carattere di urgenza. Ciò in merito al principio giuridico e alla ratio dal quale si evince che, quando una Legge o una Norma conclamate sono in vigore ma che per una qualche ragione non possono essere applicate, le stesse andrebbero modificate od abolite. Si prenda, ad esempio, l’esigenza di sottoporsi ad esami strumentali o ad interventi chirurgici prescritti con urgenza, o comunque in tempi brevi, prima che le patologie abbiano una evoluzione e conseguenze negative. L’elenco a riguardo non sarebbe breve, ma più “banalmente” si potrebbe citare l’intervento di cataratta, il quale solitamente richiede (ambulatoriamente in ospedale) la rimozione del cristallino per essere sostituito, possibilmente in tempi utili… a seconda della presunta evoluzione di tale patologia; in caso contrario la condizione del visus potrebbe peggiorare condizionando non poco la qualità di vita del paziente. È pur vero che la maggior parte di questi pazienti è over 65-70 anni, quindi non più in età lavorativa, ma questo non è certo un buon motivo per “ritardare” l’intervento prescritto. Se poi i casi coinvolgono operatori sanitari, anch’essi pazienti e ancora in età di lavoro, il “dramma” si moltiplica. A questo punto la domanda é: che fare? È implicita la segnalazione preventiva da parte dei pazienti interessati alle autorità politico-sanitarie di riferimento con un formale atto di diffida a titolo cautelativo, con l’intento di allertare chi dovrebbe (o avrebbe dovuto) “preventivare” questi eventi…, sia pur in considerazione delle note criticità che si perpetuano da oltre un ventennio. Del resto è implicito che chi svolge per scelta un ruolo di amministratore della cosa pubblica, debba considerare ogni sorta di difficoltà (quindi non solo godere degli onori) non disgiunte dalle relative responsabilità; diversamente è bene lasciare il ruolo ad altri magari più “avveduti”, lungimiranti, più intraprendenti, e quindi più capaci…
È bene comunque rivalersi a quanto garantisce il SSN “supportato” dagli artt. 3 e 32 della Costituzione (vedi). E si consideri, inoltre, l’eventualità che tra i pazienti con patologie che necessitano trattamenti con carattere di urgenza vi siano operatori sanitari (medici, infermieri e tecnici) che, se trattati con ritardo tale da compromettere la loro stessa salute, ne consegue eventualmente la loro interruzione dell’attività lavorativa; quindi, “egoisticamente” le ripercussioni si riversano sulla collettività… Questo quadro estremamente obiettivo e di corrente attualità, non ci mette al riparo da ulteriori ripercussioni più generali, richiamando ulteriormente la responsabilità di chi preposto a gestire il “patrimonio pubblico di vita”, ossia il SSN. Insomma, a mio avviso, di questo passo si tratta di “vita o di morte” e, i circa 4,5 milioni di italiani che in questi ultimi anni hanno rinunciato a curarsi proprio a causa delle infinite liste di attesa, ne sono testimonianza incontrovertibile e, magari, alcuni di essi nel frattempo si sono aggravati, e qualcuno altro è pure deceduto! Ecco l’Italia che vanta la Costituzione (un tempo invidiata da tutti), la cui nobiltà dei princìpi in essa contenuti, lascia spazio alla inconsistenza degli stessi.
Legge di conversione sulle Liste di Attesa del DL 7/6/2024 n. 73
La Legge n. 107 del 29/7/2024, contenente misure urgenti per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie è in vigore dall’1 agosto 2024. Le liste di attesa tornano di competenza delle Regioni, mentre il Ministero della Salute interverrà in caso di discordanze e/o malfunzionamenti. Inoltre, presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) è istituita la Piattaforma nazionale per le liste d’attesa di cui si avvale il ministero della Salute per conoscere i tempi di attesa delle prestazioni, Regione per Regione. È istituito anche il Cup regionale o intraregionale, come pure è prevista una metodologia per il superamento del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario a partire dal 2025. Al fine, inoltre, di promuovere e assicurare l’efficacia e la tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti, e di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, un predetto Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del SSN, e questo presso le A.O.U. e i Policlinici Universitari, gli erogatori privati accreditati, e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri. Va precisato che le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica (con possibilità di prolungare la fascia oraria), ciò a fine di garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, onde evitare anche le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, nel limite massimo delle risorse disponibili. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, la quale è soggetta a verifica da parte della Direzione Generale aziendale. Tra i vari articoli del disegno di Legge, l’art. 3 introduce una serie di misure specifiche per l’adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, a cominciare dal Centro Unico di Prenotazione (CUP), in quanto gli erogatori sanitari, sia pubblici che privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il CUP regionale o infra-regionale; tale sistema centralizzato e informatizzato gestisce l’intera offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del SSN, in regime convenzionato e intramoenia. Per quanto riguarda le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso alle prestazioni per diverse categorie di pazienti. Tra questi da considerare Cronicità e Fragilità: la presa in carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente, senza bisogno di intermediazione da parte del paziente; Sintomi Acuti: le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP; Malattia Mentale e Dipendenze: l’accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà diretto; Screening: l’accesso a programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o cronico-degenerative sarà a chiamata. Trasparenza delle Agende: gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti disponibili per ogni prestazione; Sistema di disdetta: il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima, e questo sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di indirizzo nazionali; Sanzioni per assenti senza giustificazione: sono previste sanzioni anche per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta, obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione (ticket). Una personale osservazione: posto che queste innovazioni diano i risultati prefissi, non è dato a sapere come possano attivarsi i pazienti che sono sprovvisti di una postazione online, o che non hanno dimestichezza per il relativo uso: pare che questi rappresentino il 20-30% della popolazione. Possibile che a quegli “illuminati” politico-gestori non sia venuto in mente come andare incontro a questi nostri connazionali tecnicamente non informatizzati? Va anche precisato che non esiste una Legge (o norma) che imponga l’obbligo di essere dotati di una postazione online. Come al solito il progresso tecnologico (e quindi anche il politico-gestore) penalizza i cittadini meno abbienti e privi di ogni capacità di autogestione.