Minitaglio degli acconti IRPEF del 30 novembre

Di Davide Lastraioli

L’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa della tarda serata di mercoledì 17 novembre ufficializzando la riduzione dell’acconto Irpef disposto da un Decreto legge approvato dal Governo il 12 novembre, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In pratica viene ridotto di 20 punti percentuali il versamento dell’acconto Irpef per l’anno 2009 spostando l’importo della riduzione alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno: l’acconto Irpef dovuto entro il 30 novembre ammonterà al 79% anziché al 99%, la differenza sarà versata a giugno del 2010.

Chi sono i destinatari della riduzione?

Tutti i contribuenti che hanno presentato il Modello Unico 2009 e sono tenuti al versamento dell’acconto. Si tratta dei lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio fondiari); gli imprenditori, i soci delle società di persone e i professionisti.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il modello 730/2009 e sono tenuti al versamento dell’acconto il versamento avviene tramite il sostituto d’imposta che provvede a trattenere in busta paga gli importi dovuti tenendo conto della riduzione. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici)provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.Tra gli esclusi i dipendenti che percepiscono solo lo stipendio e sono proprietari di prima casa.

Tale riduzione riguarda anche altre imposte?

Tale riduzione non interessa l’imposta IRES e non si estende neppure all’acconto IRAP così come non riguarda il versamento degli acconti previdenziali: in tutti questi casi vanno seguite le ordinarie disposizioni.

Quali sono le modalità di versamento?

Per i contribuenti che hanno presentato il Modello Unico 2009 il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre senza possibilità di rateizzazione, attraverso il modello F24 adoperando il codice tributo 4034. Se la somma dovuta non supera il limite di 12 euro il versamento non deve essere effettuato. I contribuenti che avessero già effettuato il pagamento dell’acconto spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso da utilizzare in compensazione con il modello F24 con apposito codice tributo che l’Agenzia delle Entrate comunicherà a breve che permetterà di effettuare il recupero già con i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre.

Non si tratta di uno sconto!

Gli importi non versati per effetto della misura agevolativa dovranno essere regolati entro la scadenza revista per il saldo 2009 e quindi comporteranno un maggior versamento il 16 giugno 2010.

Davide Lastraioli

Tributarista
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