La legge (non) è uguale per tutti

Chi la dura la vince: sembra essere questo il motto di alcuni politici impegnati da anni a creare uno scudo – più o meno legittimo – a protezione delle più alte cariche dello Stato.

Il primo passo è stata la l. n. 140/2003 che, all’art. 1, prevedeva che non potessero essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime, i “cinque massimi presidenti” (della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale), disponendo altresì la sospensione dei processi in corso e della prescrizione: prima bocciatura da parte della Corte Costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa (sentenza n. 24/2004).

Introducendo degli apparenti correttivi, ci hanno riprovato con la l. n. 124/2004 (meglio nota come “lodo Alfano”): seconda bocciatura da parte della Consulta, che ha evidenziato l’inidoneità di una legge ordinaria a disciplinare la materia (sentenza n. 262/2009).

Ed ecco che – dopo aver tamponato il vuoto con la l. n. 51/2010 sul c.d. legittimo impedimento (peraltro già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale) – arriva il d.d.l. costituzionale A.S. n. 2180 (recante “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato”, a firma di Gasparri ed altri), dichiaratamente diretto a disciplinare la materia, superando le censure della Consulta: cambia dunque la forma (ovvero il rango delle norme), mentre nella sostanza quelle stesse censure, più che superate, vengono abilmente rigirate a proprio vantaggio, con alcune disposizioni dagli intenti malcelati e altre che sembrano piuttosto dirette a gettare fumo negli occhi.

E così, a salvaguardia del principio di uguaglianza e dell’omogeneità delle funzioni – che non tollererebbero trattamenti diversificati tra presidenti e componenti del medesimo organo – la sospensione dei processi si estende dal solo Presidente del Consiglio a tutti i ministri, mentre viene meno per i presidenti delle Camere e della Corte Costituzionale.

Come se ciò non bastasse, sempre in nome dell’uniformità di trattamento, la Commissione Giustizia del Senato propone ora di allargare a tutti i componenti del Governo la previsione – originariamente relativa al solo Capo dello Stato – che estende la sospensione dei processi anche in relazione a fatti antecedenti all’assunzione della carica: a detta del presidente e relatore Filippo Berselli (PdL), infatti, la disparità di trattamento sarebbe dovuta ad un errore di chi ha formulato il testo.

Se questo è il quadro, a ben poco valgono il venir meno dell’automatismo della sospensione (che richiederà una preventiva deliberazione parlamentare), la “valvola di sicurezza” contro la paralisi processuale assoluta (rappresentata dalla possibilità di assumere prove non rinviabili durante la sospensione del processo) e il riesumato meccanismo di tutela dei terzi (che riconosce alla parte civile la possibilità, in caso di sospensione, di trasferire l’azione in sede civile).

Ben più rilevanti, viceversa, i dubbi di legittimità costituzionale già (vanamente?) sollevati dai senatori del PD che compongono la Commissione Giustizia: le prerogative introdotte dal disegno di legge per le varie cariche ivi contemplate sono applicabili indistintamente a qualsiasi reato (di qualsivoglia natura e gravità) extra o pre-funzionale, rivelandosi così sganciate dalla reale esigenza di proteggere l’esercizio di funzioni politico-istituzionali essenziali; per altro verso, la prevista irrinunciabilità della sospensione processuale appare gravemente lesiva del diritto inviolabile alla difesa sia dell’eventuale persona offesa (comunque impossibilitata a far valere pienamente le proprie ragioni in sede processuale e in tempi ragionevoli, considerato che in relazione a taluni delitti la tutela civile non può rappresentare affatto un valido succedaneo della tutela penale), sia dell’imputato (che si troverebbe nell’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole).

L’hanno durata … la vinceranno?

Silvia Onnis

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