La burocrazia in Italia, suggerimenti e consigli per combatterla. Si tratta di un ostacolo?
È necessario saper affrontare l’apparentemente insormontabile “ostacolo” burocrazia
Può capitare che ogni cittadino (buon contribuente e talvolta suddito del sistema) si trovi a dover frugare tra paragrafi e postille di leggi dimenticate o disapplicate…), spesso incomprensibili; o scrivere senza posa dettagliate e perentorie lettere (esposti, denunce, querele, etc.). Ma anche a far anticamera, bussare alle porte più dure a schiudersi per essere ricevuto da questo o quel burocrate per “denunciare” il mancato rispetto dei propri ed altrui diritti; il più delle volte, però, senza ottenere un apprezzabile risultato perché non sa come porsi e quali procedure adottare. A mio parere (e secondo la mia esperienza) è bene che ogni cittadino, prima di intraprendere una “azione” o un dialogo con il burocrate, dipendente di qualunque struttura pubblica, acquisisca la conoscenza del Diritto e l’importanza della informazione, considerando nel contempo i significati di Cultura e Istruzione. Su queste basi, e non sottovalutando che la burocrazia è sinonimo anche di potere, oltre ad agire con razionalità, tolleranza ed un pizzico di diplomazia (buon senso e tatto), il cosiddetto cittadino-utente può pretendere una maggiore considerazione e rispetto dei propri (ed altrui) diritti, dopo aver espletato, bene inteso, i propri doveri. Ricordiamoci, inoltre, che in molti casi la legge (o il burocrate) non ammette ignoranza!
Non esistono diritti a cui non corrispondono altrettanti doveri, né viceversa. Anzi, si può affermare che se in ogni campo (famiglia, scuola, lavoro, società, affari, etc.) questi due concetti venissero sempre rispettati congiuntamente, la vita sarebbe migliore sotto ogni aspetto; ma purtroppo questa è utopia. A questo riguardo, io credo che il rapporto fra diritti e doveri subisce nel tempo una evoluzione lenta ma costante, anche se non siamo ancora vicini a quel tipo di società ideale in cui i cittadini vedono tutti i loro diritti rispettati e assolvono (se onesti e coerenti) tutti i loro doveri senza eccezione. È quindi necessario informare e comunicare. Nel nostro Paese, uno dei mezzi di comunicazione dello Stato è la Gazzetta Ufficiale (G.U.) che viene pubblicata tutti i giorni (meno i festivi, e oggi on line)) in ossequio al principio giuridico secondo il quale ogni Atto avente forza di legge deve essere reso pubblico. Dall’1/1/2009 la G.U. è in edizione on-line ed è fruibile gratuitamente fino a 60 giorni dalla sua pubblicazione. Quasi sempre, però, l’interpretazione di leggi, decreti, emendamenti, normative, etc. (anche in ambito sanitario e assistenziale) è “solo” accessibile agli addetti ai lavori; ma a volte, anche ai cittadini più “intraprendenti” e “determinati” nel perseguirne le finalità: la conoscenza dei doveri e il rispetto dei propri ed altrui diritti. Non sono pertanto da sottovalutare i princìpi della nostra Costituzione (varata nel 1948) che consta di 139 Articoli e XVIII Disposizioni finali.
Per meglio affrontare il burocrate e superare relative difficoltà, è bene ad esempio, conoscere la legge n. 241 del 7/8/1990, G.U. del 18/8/1990, n. 192 (la cosiddetta legge della trasparenza), relativa alle “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” con la quale si è prefisso l’obiettivo di “segnare” la strada degli atti amministrativi, con il diritto-dovere di individuare in ogni momento le responsabilità e definire le competenze dei pubblici amministratori. Il regolamento di attuazione della legge ribadisce che il “diritto di accesso è esercitato nei confronti di tutte le P.A. e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”. La legge sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso agli atti ha costituito un importante momento di codificazione di regole e principi amministrativi frutto di decenni di elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria. La lunga gestazione della legge di riforma (la legge 15/2005) testimonia la difficoltà di intervenire su un tessuto normativo fondamentale per la disciplina dei rapporti tra le P.A. e cittadini ed anche nella fase di riforma il legislatore ha tratto spunto dalla consistente opera interpretativa dei giudici amministrativi per incidere sugli strumenti già esistenti, al fine di renderli più efficaci, e ne ha introdotti di nuovi. Riguarda perciò, non solo i Ministeri e le Amministrazioni centrali dello Stato, ma anche tutti gli altri Enti pubblici purché non economici (ad esempio l’Inps). In pratica il cittadino può, anche da solo, intimare agli uffici pubblici di risolvere il suo problema amministrativo, avere notizie (entro 30 giorni) sul corso dello stesso, leggere gli atti che lo riguardano, conoscere il nome del funzionario responsabile. Il funzionario o l’incaricato della P.A., che senza giustificato motivo rifiuta un Atto del suo ufficio, commette il reato di omissione di Atti di ufficio (art. 328 del Codice Penale), perseguibile d’ufficio. Questa esigenza, ossia la richiesta di prendere visione degli atti amministrativi, assicuro, è molto ricorrente in ambito sanitario e socio-assistenziale.
Ernesto Bodini (giornalista scientifico)