Le parti coinvolte sono il paziente, il medico di famiglia e l’Inps di zona quale ente erogatore

di Ernesto Bodini (giornalista ed esperto di tematiche sociali)
Con l’avanzare dell’età – ma talvolta anche prima – è del tutto “fisiologico” che si possano sviluppare una o più patologie, spesso croniche e invalidanti. In questi casi è necessario che tali condizioni vengano attestate dagli enti sanitari preposti, tra cui la Commissione di Invalidità Civile dell’Inps. Si tratta di una procedura che rappresenta al tempo stesso un diritto e un obbligo: serve infatti sia per accertare la condizione fisica e/o psichica della persona, sia per riconoscere l’eventuale stato invalidante (temporaneo o permanente), con relativa percentuale e una descrizione sintetica ma esaustiva della situazione.
Come ci si deve comportare in questi casi? Anzitutto il paziente deve rivolgersi al proprio medico di famiglia, che redigerà una relazione sulle condizioni cliniche del paziente (che si presume conosca almeno sommariamente). Sarà poi lo stesso medico a trasmettere la domanda di invalidità all’Inps di residenza, corredata dalla documentazione clinica.
L’Inps deve convocare il paziente per la visita medico-legale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie, ed entro 15 giorni se l’accertamento riguarda una patologia oncologica, come previsto dalla Legge 102/2009. Il procedimento prevede inoltre tempi di definizione stabiliti dalla Circolare Inps n. 131 del 28/12/2009 e dalla Determinazione n. 1 del 25/1/2011, che confermano indirettamente una durata massima di 120 giorni dell’intero iter amministrativo. Se trascorso tale termine l’interessato non riceve alcun riscontro, può rivolgersi al Tribunale competente, eventualmente con l’assistenza di un patronato o di un legale di fiducia.
Se la persona che ha presentato domanda non viene convocata per la visita entro quattro mesi dalla data di presentazione, può sollecitare l’Inps oppure presentare ricorso al TAR tramite un legale. In questo caso sarà il Tribunale a nominare un medico terzo incaricato di accertare le condizioni di salute dell’interessato.
Una volta effettuata la visita di accertamento, che comprende la descrizione della patologia e la relativa percentuale di invalidità, l’Inps emette il cosiddetto Verbale, che viene inviato al paziente entro 120 giorni tramite raccomandata A/R o, in alcuni casi, tramite PEC. Il documento è redatto in duplice copia: una contiene tutti i dati del richiedente e le valutazioni specifiche, l’altra riporta il giudizio finale.
Questa è la procedura ordinaria, ma purtroppo in molte zone i tempi non vengono rispettati. Anche considerando un margine di tolleranza, il richiedente può “intimare” all’Ente il rispetto delle normative vigenti, chiedendo una giustificazione entro e non oltre 30 giorni.
Va inoltre ricordato che alcuni pazienti, presentando una situazione patologica evidente e documentata, e ottenendo il riconoscimento del 100% di invalidità con indennità di accompagnamento, hanno necessità di ricevere quanto prima l’importo previsto. Per il 2026 l’indennità ammonta a 552,57 euro mensili per 12 mensilità, per un totale annuo di 6.630,84 euro. Questa prestazione, erogata dall’Inps per invalidi totali o ciechi assoluti (100%), è indipendente dal reddito e non è soggetta a tassazione Irpef.
La Commissione medica è solitamente composta da un medico specialista in Medicina Legale, che ne assume la presidenza, da due medici dipendenti o convenzionati con l’ASL (di cui uno specialista in Medicina del Lavoro), e da uno specialista in discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche qualora la persona sia affetta da menomazioni psichiche o intellettive. A questi si aggiunge un medico dell’Inps come componente effettivo e un sanitario rappresentante dell’associazione di categoria dell’invalido da visitare (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS). I medici curanti non possono far parte della Commissione.
Un’ultima osservazione: il paziente convocato può farsi accompagnare da una persona di fiducia, che può presenziare alla visita se il paziente dà il consenso. Alcune Commissioni non gradiscono tale presenza, sostenendo che si tratti di una consuetudine, ma la consuetudine non è una legge. L’interessato può quindi pretendere la presenza del proprio accompagnatore. Possibili “ritorsioni”? Non direi: si tratta di un mito da sfatare.