Il Registro delle Opposizioni: promosso o bocciato?

A poco tempo dalla partenza, il 31 gennaio scorso, il Registro delle Opposizioni ha già superato le 130 mila iscrizioni effettuate attraverso le cinque modalità previste dal sistema – web form, telefono, raccomandata, fax ed e-mail. Lo dice la Fondazione Bordoni, incaricata della realizzazione e gestione del Registro dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni. Il Registro delle Opposizioni nasce grazie al passaggio all’impianto normativo basato sull’optout, ossia alla possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati, come sancito dall’ art. 20 bis della legge n.166/2009 e dal D.P.R. 178/2010.

Il Registro quindi ha la funzione di evitare che gli iscritti continuino a ricevere telefonate da parte di operatori di telemarketing. Per chi invece non si iscrive al Registro varrà il principio del “silenzio assenso”. Al Registro possono iscriversi sia i privati che le aziende, i cui numeri telefonici sono presenti negli elenchi. L’iscrizione al Registro è gratuita e valida a tempo indeterminato, finché l’abbonato rimane intestatario della numerazione iscritta. Ciascun abbonato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al Registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione e iscriversi, revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al Registro senza alcuna limitazione.

Gli operatori di telemarketing sono a questo punto soggetti a nuove regole di comportamento per non violare il Codice della Privacy: dovranno infatti iscriversi a loro volta al Registro e comunicare i numeri che intendono contattare nelle operazioni commerciali. Da questi dovranno obbligatoriamente essere esclusi i numeri presenti nel Registro.

L’Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, e l’Adiconsum, hanno fatto  notare però come rimangano ancora delle questioni in sospeso. La legge infatti ha previsto delle sanzioni, ma non dei meccanismi tecnici che impediscano le chiamate, quindi è possibile che le società continuino a chiamare i numeri degli iscritti. Afferma infatti l’Aduc: «La funzione dell’Authority tuttavia si dimostra monca: può comminare sanzioni, ma non ha il potere di ordinare alle compagnie telefoniche l’interdizione di una certa linea telefonica dall’interoperabilità con l’intera utenza nazionale” .

Molti abbonati hanno già scelto di non far comparire il proprio numero sugli elenchi poiché, nonostante le utenze che autorizzano il telemarketing siano quelle che nell’elenco hanno accanto al nome una piccola cornetta che ne indica  la disponibilità a ricevere telefonate di carattere commerciale, le società di vendita continuano imperterrite a contattarli. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 162, comma 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, in base alle nuove regole, l’operatore di telemarketing che contatta un abbonato deve rendere la linea identificabile. Sono vietate le telefonate con numero chiamante anonimo.

Anche le società telefoniche dovranno informare i loro abbonati, vecchi e nuovi, sulle nuove modalità da utilizzare per non ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate e di conseguenza per iscriversi al registro. Lo ha stabilito il Garante della Privacy.

Alcuni abbonati hanno già ricevuto conferma immediata dell’iscrizione nel Registro, altri, a distanza di quasi due mesi, ancora la aspettano. Dai forum in rete si evince anche la presenza di altri problemi. Chi infatti non ha il proprio numero telefonico pubblicato sugli elenchi non può iscriversi al Registro, e di conseguenza continua a ricevere telefonate. E’ un problema abbastanza comune a quanto pare, e il registro dovrebbe im pedirlo, ma, se un utente che non è sugli elenchi prova ad iscriversi, la risposta del sistema è questa: “Non è possibile procedere con l’operazione richiesta in quanto la numerazione non risulta presente negli elenchi pubblici aggiornati: si ricorda che il servizio è riservato agli abbonati che hanno dato il consenso  all’inserimento della propria utenza telefonica negli elenchi pubblici”. Ma allora come fa un utente di questo tipo a tutelarsi?

Per non ricevere più telefonate bisogna comunque attendere 15 giorni dall’iscrizione, periodo massimo dopo il quale l’opposizione diviene effettiva.

Un altro ostacolo all’efficacia del Registro è il fatto che se un utente ha in passato dato il consenso al trattamento dei propri dati al singolo soggetto, il registro non è efficace. (L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte dei singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.R: 178/2010, purchè ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23, 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

Dunque il Registro pare avere ancora alcune imperfezioni che andrebbero risanate per rendere il servizio veramente efficace per l’utente.

E’ comunque consigliato da Aduc e Adiconsum iscriversi, e in caso di ricezione di telefonate anche dopo i 15 giorni dall’iscrizione prendere nota della data, ora e nominativo di chi chiama e rivolgersi alle autorità giudiziarie e all’Autorità Garante per la Privacy.

Veronica Atzei

3 thoughts on “Il Registro delle Opposizioni: promosso o bocciato?

  1. Alcuni mesi fa ho iscritto la mia utenza telefonica al Registro delle Opposizioni, perché non ne potevo proprio più di ricevere 3/4 chiamate al giorno da varie aziende.
    Purtroppo, però, nonostante la mia iscrizione risulti confermata, continuo a ricevere telefonate dai soliti operatori che tentano di propormi questo o quel servizio.
    Domanda secca: che cosa posso fare per rivalermi concretamente su queste aziende che, slealmente, se ne infischiano del mio diritto a non essere disturbato? Esiste la possibilità di adire le vie legali con la certezza di avere soddisfazione?

  2. Gentile Emiliano, se esista o no questa certezza può dirglielo solo un legale per cui, se ritiene valga la pena intraprendere questa via (e affrontare la relativa spesa) per risolvere il suo problema, non possiamo che consigliarle di rivolgersi a un avvocato!

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