Il punto su… la Giustizia

PIÙ CAUTELA NELL’INDIVIDUARE COMPETENZE

PER GIUDICARE AUTORI E MODALITÀ DI REATO

 

Nel nostro Paese, ogni qualvolta si presentano problemi di carattere giudiziario, siamo tutti coinvolti da una emotività pericolosa e fuorviante. Se non colposa. Come tutti sappiamo la legge è sempre scritta e interpretata da persone (giuristi, giudici e principi del Foro) provenienti da Scuole di pensiero diverse, e diverse sono le loro letture con il conseguente margine di “discrezionalità” per stabilire la pericolosità sociale, o meno, di una persona. Ma proprio perché le persone non sono uguali nella psiche e negli intenti, maggiori devono essere l’impegno e la responsabilità di chi è preposto a valutare, a giudicare e a sentenziare: giudici, giurie, psichiatri, psicologi clinici, criminologi. Queste figure, che si accingono a “modificare” il destino di una persona, devono essere anzitutto coscienti dei propri limiti e quindi dei propri possibili errori. «Un errore giudiziario – scriveva il giudice e scrittore Riccardo Peretti Griva (Torino 1882-1962) – rappresenta l’angoscia del magistrato, soprattutto quando investe la libertà della persona… L’errore giudiziario è un vero tarlo nella coscienza dei giudici per bene». A questo proposito c’è una ricca rassegna che riporta numerosi e clamorosi errori giudiziari che hanno determinato in modo traumatico e quasi sempre irreparabile il destino di circa 4,5 milioni di persone in oltre mezzo secolo di Repubblica.

Le figure professionali preposte alla “difesa o all’accusa” non sono esenti da giudizi che implicano, sia pur nel rispetto delle reciproche competenze ed esperienze, la valutazione della personalità dell’individuo reo, o presunto tale. Va da sé che le considerazioni in merito non hanno confini, ma il mio vuole essere il “richiamo” di semplice cittadino e di divulgatore delle problematiche sociali volto al rispetto dei diritti fondamentali della Persona, ossia quelli che ne assicurano lo sviluppo della personalità e l’espressione della stessa. Ma qual è, dunque, la figura più idonea per valutare le gravità e modalità di un reato? E soprattutto, quali le figure preposte per giudicare la personalità di un individuo, autore di un reato? Psichiatri, psicologi, psicologi clinici, criminologi, oppure in sinergia fra loro? Non sta certo a me ipotizzare una risposta, ma ritengo che ogni cittadino informato abbia preso coscienza che il modo di interpretare e valutare ogni azione illecita ed i loro autori, ed in che modo si è contrastata la criminalità, sono variati notevolmente nel corso del tempo per il progredire dei momenti ideologici e culturali.

La società con tutte le sue implicazioni di vario ordine e grado, ha le sue esigenze, e non può venir meno a certe posizioni come il controllo del comportamento umano, quando uno dei suoi membri manifesta segni od atti di follia che, secondo lo psichiatra Vittorino Andreoli, dipende tra tre elementi: la biologia, le esperienze (soprattutto quelle dei primi tre anni vita) e poi l’ambiente in cui si vive. A questo riguardo mi sovviene un passo del penalista torinese Piero d’Ettorre, intervenuto al convegno Critica alla metodologia della ricerca psichiatrica e diritti umani: aspetti giuridici e sociali, tenutosi a Torino nel 2007, che testualmente cito: «… riconosciuta a fatta salva la assoluta necessità di interventi tecnici nel processo, occorrerebbe porsi almeno due quesiti: se lo psichiatra, al fine di rispondere ai quesiti peritali, non dovrebbe modificare l’approccio metodologico, freddo e meramente classificatorio cercando invece di comprendere l’essenza umana del periziando nonché la genesi e la dinamica del reato, e se per arrivare a questo risultato non gli si dovesse affiancare la competenza di uno psicologo giudiziario o di un criminologo…».

Quesiti che richiederebbero una o più risposte e che non sta a me dare, ma ben si inserirebbe ed essere oggetto di dibattito il Nuovo Manuale di Metodologia Peritale, che tratta di criminologia clinica, psichiatria forense, grafologia forense, ermeneutica ed epistemologia. L’autore, il criminologo Severino Fortunato, nel testo precisa: «La nostra società non compensa chi fa andare bene le cose; non produce, per esempio, il giurista della prevenzione (cioè chi previene col bene il male), ma preferisce produrre industrialmente psicologi, criminologi, maestri di scuola specialistica…, mentre è del tutto evidente che il Paese più felice non ha il massimo numero di questi personaggi, bensì quello che più di ogni altro può farne a meno».

In considerazione di tutto ciò va detto che all’occhio e all’orecchio dell’opinione pubblica la figura del criminologo in questi anni è stata un po’ distorta, soprattutto dalla ripetuta diffusione di serie televisive dedicate all’argomento che, in più occasioni, hanno prodotto la distorsione della realtà.  Non è certo mio compito far chiarezza in questo contesto, ma più semplicemente ritengo che si debba ben spiegare il ruolo della Criminologia e con essa degli autori, delle vittime, dei tipi di condotta criminale (e la conseguente reazione sociale) e delle forme possibili di controllo e prevenzione. E poiché nel nostro Paese non esiste né la professione di criminologo né un Ordine di criminologi, credo sia prudente – almeno dal mio punto di vista – mettere in discussione l’ammissibilità della perizia criminologica in sede processuale, soprattutto quando si tratta di giudicare la personalità dell’individuo reo o presunto tale.

 

Ernesto Bodini

(giornalista scientifico)

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