DISABILI E DIRITTO AL LAVORO

di Ernesto Bodini

 

In tema di diritto al lavoro, nonostante l’austerità con  l’elevato tasso di disoccupazione che interessa anche il nostro Paese, per quanto riguarda il primo provvedimento legislativo a favore degli invalidi fu proprio quello relativo al collocamento obbligatorio, con l’emanazione del Decreto legge n. 1032 del 14/6/1917, integrato e successivamente modificato dalla legge n. 1032 del 21/8/1921 ed altre. Esse riguardavano l’assunzione di mutilati e invalidi di guerra, basata sul principio di riservare l’assunzione obbligatoria esclusivamente a soggetti menomati (nella capacità di lavoro) in seguito a lesioni contratte o aggravate per servizi di guerra o comunque attinenti ad essa. Lo spirito interpretativo di cui sopra consisteva nel fatto che non era la menomazione a giustificare il collocamento obbligatorio, bensì la menomazione come causa di un evento alla guerra, quasi a voler dire che i cittadini per altre cause non avessero lo stesso diritto perchè non rientranti nelle considerazioni di natura morale o più palesemente patriottica. A questi ultimi provvedimenti legislativi ne seguirono altri il cui fine risultò essere più obiettivo perché mirante a tutelare altre categorie, individuando (a ragione) particolari situazioni collegate alla natura della stabilità o alle cause della stessa e per i soggetti non menomati, al presumibile handicap sociale o ad eventi bellici o post-bellici. Per quanto riguarda poi, in particolare la “formazione professionale” (oltre al collocamento obbligatorio) delle persone hadicappate, la tesi di essere in presenza di una “legislazione dicotomica” era provata dalle leggi e circolari come il T.U. del 5/2/1928; decreto delegato delle scuole speciali, Regolamentazione della legge n. 264 del 1961 sulla Medicina Scolastica, della legge n. 482 del 2/4/1968 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 52 del 14/5/1979. Tali emendamenti in sostanza riproponevano il vecchio metodo di codificare gli individui prevedendo situazioni e strutture speciali, segregandoli di fatto da quel “contesto globale” in cui il bisogno trovava più concreti e palesi strumenti di un suo soddisfacimento.

 

 

Sia pur lentamente seguirono emendamenti per l’avviamento al lavoro: dei mutilati invalidi (D.L. CPS del 3/10/1947 n. 1222 e successive modificazioni); dei profughi (legge del 4/3/1952 n. 137), dei sordomuti (legge del 5/1/1953 n. 351); degli invalidi per servizio (legge del 24/2/1953 n. 142), degli orfani e vedove di guerra (legge del 15/3/1958 n. 365); dei mutilati civili (legge del 5/10/1962 n. 1539); degli orfani e vedove dei caduti per servizio (legge del 15/11/1965 n. 1288). Nel tentare di “rispondere” all’esigenza di situazioni contigenti e diverse, si rese necessario unificare e coordinare, per quanto concerne l’inserimento nel mondo del lavoro, i vari provvedimenti in un’unica legge, la n. 482 del 2/4/1968. Ciò con l’obiettivo di eliminare, o almeno ridurre, discordanze e differenziazioni di ordine interpretativo e procedurale esistenti fra le varie categorie. Ma questa non fu priva di limiti e carenze perché non solo non ha garantito agli handicappati il lavoro, essendo totalmente mancato il controllo sul rispetto della legge nei confronti dei datori di lavoro, ma purtroppo ha reso possibile lo sviluppo di uno dei più squallidi e drammatici fatti della storia sociale del nostro Paese, quello dei “falsi invalidi” (che in questi in ultimi anni ne sono stati individuati alcune migliaia, sic!). Questi, approfittando dell’ambiguità delle norme e del clientelismo che serpeggia nella struttura economica, e anche in ambito medico, hanno “rubato” migliaia di posti di lavoro ai veri disabili. Come se non bastasse, la mancata applicazione e l’inefficienza di questa legge hanno reso più ostici i provvedimenti in materia di collocamento obbligatorio emanati nel 1983, come l’art. 9 del DL n. 17 del 29/1/1983, convertito nella legge n. 79/1983, che sospendeva gli obblighi di cui alla legge 482/68 nei confronti delle imprese in crisi di godimento della “cassa integrazione guadagni” (CIG) per la durata dei relativi processi o trattamenti. La restrizione nei confronti degli aventi diritto, infatti, è stata aggravata dall’art. 9 del DL n. 463 del 12/9/1983 che, oltre a creare notevoli tensioni negli stessi appartenenti alle categorie protette, ha determinato ulteriori difficoltà nella gestione del collocamento obbligatorio, peraltro nota, oltre che problematica.

Una questione di inciviltà…

Alcuni anni fa a Torino, si rileva da un comunicato sindacale del 19 ottobre 1988 (tuttora nelle mie mani), nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, ai responsabili di una grande, ultra secolare e notissima azienda di assicurazioni (oggi estinta), il sindacato fece richiesta di una verifica dello stato di applicazione della 482/68. Per tutta risposta, in ragione del fatto che sia le aziende pubbliche che private e gli uffici di collocamento “non sono tenuti” a rivelare a chicchessia la percentuale di invalidi in organico, il responsabile di quella azienda definì «questione di inciviltà» l’assunzione obbligatoria di inabili, che imponeva (e impone) alle aziende di farsi carico di persone negate al lavoro… «che dovrebbero dipendere esclusivamente dall’assistenza pubblica…», precisando inoltre che (testualmente) «sono persone che non rendono al cento per cento ma che le aziende sono costrette a pagare a stipendio pieno». È evidente che la presa di posizione di quella azienda privata, avente il compito precipuo di conseguire un utile al fine di remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi che hanno concorso alla realizzazione del bene o del servizio, si riconnette a quella sorta di “coercizione” statale (che quasi tutte le aziende ritengono di subire) e, in questo caso, è stata l’osservazione conclusiva dei rappresentanti sindacali: «… a quella filosofia (esposta in trattativa) che, nell’ottica di una centralità esclusiva del profitto e della libertà d’impresa, teorizza la vita come competizione e quindi esclude dal mondo del lavoro quelle persone che per i più svariati motivi sono in grado di affrontarla». Le prospettive delle imprese pubbliche, invece, sono peraltro diverse (a parte alcune eccezioni) essendo sociali le finalità di codeste istituzioni. È evidente che l’handicap, proprio perché realtà di grande rilevanza sociale, in Italia è affrontato (ancora oggi) in gran parte solo a parole, non certo prive di propositi e di contenuti, molti dei quali sono però destinati a restare sulla carta per la non (o scarsa) applicazione delle leggi, anche se in parte volute e proposte dagli interessati… E anche se diverse associazioni hanno sempre fatto sentire la loro voce, il diritto al lavoro per molti disabili (soprattutto psichici) rimane ancora una chimera. Ma se è vero che la teoria insegna, è altrettanto vero che non bisogna mai perdere di vista che il futuro lo compriamo nel presente, e per dirla con il cardinale Pierre M.J. Veuillot (1913-1968), «una società si giudica dal posto che riserva ai suoi figli più bisognosi».

La “notissima” 104

Tuttavia nel corso degli anni qualche passo avanti è stato fatto, ad esempio con la Legge n. 104 del 5/2/1992, in quanto il fondo sociale europeo prevedeva il finanziamento al 50% di corsi di formazione professionale (artt. 17 e 18 della stessa legge) per portatori di handicap (definizione, questa, che non ha nulla di razionale in quanto il disabile non ha nulla da portare…), e la legge n. 845 del 21/12/1978 che assegnava alle Regioni la promozione di interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi svantaggiati. L’art. 19 di detta legge, relativo a “soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio” stabiliva che, in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina, le disposizioni di cui alla legge 482/68 e successive modificazioni… «devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego dalla Commissione di cui all’art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche o psicologiche». Questa disposizione è stata anticipata dalla Sentenza n. 50 del 2/2/1990 della Corte di Cassazione, che ha dichiarato la illegittimità dell’art.2 della legge 482/68 nella parte in cui non considera invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili.

 

La realtà attuale

In merito alle più recenti leggi sul collocamento obbligatorio il D. Lgs n. 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) ha apportato alcune modifiche in materia di collocamento dei lavoratori disabili, che è regolato dalla Legge n. 68 del 12/3/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni. L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”. Dal 1999 ad oggi, la suddetta legge è stata ampiamente modificata, incrementando gli strumenti di tutela per i lavoratori disabili e per le fasce deboli. Dall’1/1/ 2018 le aziende con 15 dipendenti sono obbligate all’assunzione di una persona disabile. Precedentemente l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni e i datori di lavoro potevano ottemperare a questo obbligo entro i dodici mesi successivi alla data della nuova assunzione aggiuntiva (la sedicesima), e il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile. Il decreto legislativo n. 185/2016, modificando l’art. 15, comma 4 della legge n. 68/99, inasprisce le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota d’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 153,20 euro, ovvero “cinque volte la misura del contributo esonerativo” di cui all’articolo 5, comma 3-bis della legge 68/99, che è pari a 30,64 euro. L’articolo 18 della Legge 68/99, inoltre, prevede che i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, nella misura di un’unità nel caso d’aziende che hanno alle dipendenze da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell’1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l’assunzione dei disabili). Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell’invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99. Dal punto di vista dei candidati una volta ottenuta la Certificazione di Invalidità o dell’appartenenza alle categorie protette secondo i criteri dell’art. 18 L. 68/99 è necessaria l’Iscrizione alle liste di collocamento, come da legge 68/99, presso il Centro per l’Impiego della propria città o distretto di appartenenza. Ma come ben sappiamo non basta una legge per far rispettare un diritto, poichè a monte deve prevalere il grado di civiltà e cultura di un popolo e, per quanto riguarda i disabili (come pure l’emergenza immigrati) il nostro Paese a mio avviso deve ancora crescere… Inoltre, soprattutto negli anni scorsi, in alcuni casi di assunzione obbligatoria si sono verificati epsisodi di mobbing e di vessazioni in genere atti a far desistere il neo assunto dal mantenere il posto di lavoro che la legge gli ha fatto ottenere. E il fatto che un datore di lavoro sia tenuto a versare una somma come contributo esonerativo per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota d’obbligo di assunzione, è lesivo alla dignità della persona disabile poiché negarle “il dono di sè” è una sorta di deriva antropologica che intacca il suo intimo.

(E. Bodini giornalista e  opinionista)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *