
La dignità della cura tra ingiustizia normativa e psicologia dei legami nella fragilità. “I figli invisibili dello Stato”
di Francesco Augello
Quando la fragilità entra in una famiglia si scopre che la dignità non è un diritto garantito ma un equilibrio da proteggere ogni giorno. E nella vita di chi attraversa quella fragilità non c’è nulla di eccezionale: c’è un compito che lentamente diventa identità. Il mosaico delle tutele sociali Il mondo delle tutele sociali è costruito come un mosaico di categorie, definizioni, incasellamenti. È un mondo che pretende di ordinare la complessità della vita umana attraverso criteri rigidi, spesso lontani dalla realtà. Tra queste distinzioni, una delle più dolorose riguarda la separazione tra i figli di genitore con invalidità civile “per causa di servizio” e i figli delle persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. È una separazione che non nasce dalla gravità della condizione, né dal carico familiare, né dalla perdita di autonomia, ma da una logica burocratica che decide chi merita tutela e chi no, chi appartiene alla “serie A” e chi alla “serie B”. La legge riconosce come categoria protetta il figlio di un invalido per causa di servizio, anche quando l’invalidità è lieve, non compromette la vita quotidiana e non richiede assistenza. Allo stesso tempo, non riconosce nulla al figlio di una persona che vive una disabilità grave, acquisita, devastante, che, ad esempio, impedisce di uscire di casa, che trasforma ogni gesto quotidiano in un ostacolo, che richiede presenza, cura, vigilanza costante. È una disparità che non parla di sofferenza, ma di origine; non parla di bisogni, ma di categorie; non parla di dignità, ma di incasellamenti. La psicologia familiare, attraverso la Teoria dei Sistemi Familiari, ci insegna che ogni famiglia è un sistema interdipendente: quando un membro perde autonomia, l’intero sistema si riorganizza. Il figlio che diventa caregiver vive una trasformazione identitaria profonda. Non è solo un aiuto: è una ridefinizione del proprio ruolo, una parentificazione che anticipa responsabilità adulte, che riduce gli spazi personali, che modifica la percezione di sé. La legge, spesso, non vede tutto questo. Non vede la fatica silenziosa, la rinuncia quotidiana, la tensione emotiva che accompagna la cura. Non vede la trasformazione del figlio, né quella del genitore. La differenza tra disabilità congenita e disabilità acquisita è un altro nodo che la normativa ignora .La psicologia clinica mostra come la disabilità acquisita sia spesso più traumatica: la persona perde abilità che prima possedeva, vive un crollo identitario, spesso deve reimparare tutto. Talune disabilità che giungono in età adulta non definiscono solo una condizione medica: ma una frattura esistenziale. Ad esempio, chi nasce cieco, se adeguatamente accompagnato nella crescita, sviluppa strumenti, strategie, orientamento. Chi perde la vista dopo una vita in autonomia, invece, vive un trauma che coinvolge non meno la famiglia di quest’ultimo. Il figlio assiste alla trasformazione del genitore, alla perdita di autonomia, alla paura, alla dipendenza. Eppure, la legge non riconosce nulla di tutto questo. Secondo la Equity Theory, sviluppata nel 1963dallo psicologo americano John Stacey Adams, la percezione di giustizia nasce dal rapporto tra ciò
che si vive e ciò che si riceve. Quando il sistema restituisce meno di quanto la persona sostiene, nasce la frustrazione, la rabbia morale, il senso di svalutazione. Il DPR 82/2023: una tutela selettiva. A titolo di esempio, e senza alcuna pretesa di esaustività, basti osservare le tutele più recenti introdotte dal DPR 82/2023. Tra le molte voci elencate, talune degne del loro esistere, una, in particolare, merita attenzione, perché tocca esattamente il punto che qui ci riguarda. Il decreto prevede misure per: “orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti inseguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività”. A questo punto diventa inevitabile porsi una domanda che non è sterile retorica, ma pregna di sostanzialità. Che ne è dei figli degli invalidi e degli inabili permanenti la cui condizione non ha alcun legame con il servizio prestato nel settore pubblico o privato? È davvero accettabile che questi figli si ritrovino ulteriormente penalizzati, come se appartenessero a una categoria minore, quasi fosse un’appendice non prevista dal sistema? E ancora, come si può stabilire che la morte di un genitore che esercita una professione sanitaria “valga” più, o meno, rispetto alla morte di un altro genitore che è venuto a mancare per cause non riconducibili a un’attività professionale specifica? Magari lasciando nel nulla uno più figli? È una domanda che non cerca di mettere in competizione tragedie diverse, entrambe meritevoli di rispetto, né di costruire una gerarchia del dolore, giammai! Cerca piuttosto di far emergere una discrepanza normativa evidente: la tutela non segue la gravità della condizione, né il carico familiare, ma la provenienza amministrativa dell’invalidità o della morte. Ed è proprio questa logica che finisce per creare figli beneficiari di una norma e figli non beneficiari, senza che vi sia una ragione sostanziale a giustificarlo. Ridurre il tutto a una formula come “Lo Stato deve compensare chi ha sacrificato la propria salute per servire la collettività” non giustifica, né può giustificare, tale disparità, dovendo entrambi sopportare un carico emotivo, psicologico non da poco e che non hanno una scadenza, un fine tempo della sofferenza. Chi vive queste situazioni lo sa fin troppo bene: la sofferenza non ha categorie, e la cura non ha etichette. La legge, invece, ancora oggi, continua a muoversi dentro confini che non corrispondono alla realtà delle famiglie.
Il figlio di un genitore con disabilità grave, o di un genitore deceduto, vive esattamente questo: un divario tra la realtà della cura e il riconoscimento istituzionale. È come se la sua storia non avesse valore normativo in determinate circostanze, come quando partecipa a un bando di concorso; come se la sua fatica non fosse degna di tutela, come se la sua esperienza non meritasse di essere vista. Rimane privo di qualsiasi diritto alla preferenza prevista dal DPR 82/2023 per i concorsi pubblici, che ha semplicemente rafforzato e precisato le tutele già presenti nel DPR 487/1994, aggiungendo ulteriori voci che non riguardano in alcun modo la fragilità familiare. La logica selettiva è rimasta identica, e la disparità è stata così pienamente confermata e cristallizzata. La dignità come fondamento psicologico. La cura modifica la forma interna delle famiglie molto prima che la legge se ne accorga. È in quel movimento silenzioso, fatto di ruoli che cambiano e identità che si spostano, che nasce il vero bisogno di tutela. Quando le norme non riescono a vedere questa trasformazione, non è la famiglia a perdere equilibrio: è il sistema che perde contatto con la realtà. E c’è un punto che rende questa distanza ancora più evidente. Alcune norme, come il DPR richiamato, tracciano confini che non coincidono con la vita reale: delimitano chi può essere riconosciuto e chi resta fuori, non sulla base della fragilità vissuta, ma dell’origine amministrativa della condizione. È una linea che non segue la sofferenza, ma la provenienza; non segue il carico familiare, ma la categoria. E quando una norma seleziona chi può essere tutelato senza guardare alla trasformazione psicologica che la cura impone, finisce per proteggere solo ciò che è già previsto, lasciando invisibile ciò che è essenziale. La cura, invece, non conosce queste distinzioni. Entra nelle case senza chiedere quale casella normativa sia stata spuntata, e ridisegna la vita di chi la sostiene. Il figlio che accompagna un genitore fragile non vive un’eccezione: vive un cambiamento che diventa struttura, che diventa identità, che diventa modo di stare nel mondo. Se la legge non riesce a riconoscere questo passaggio, non è la famiglia a essere incompleta: è la tutela a essere insufficiente. Per questo, ripensare le categorie non è un esercizio tecnico. È un atto di responsabilità verso chi vive la cura come parte della propria storia. Quando una norma distingue tra figli “previsti” e figli“ non previsti”, non descrive la realtà: la restringe. E una realtà ristretta non può proteggere nessuno. La cura chiede di essere vista, non classificata. Chiede di essere riconosciuta, non misurata. Chiede che la legge torni a guardare la vita, non solo le sue definizioni.
Conclusioni
Talvolta ciò che accade dentro le famiglie si muove più velocemente delle norme. Le trasformazioni che la cura impone non seguono un ordine prevedibile e ridisegnano gli equilibri senza attendere che l’ordinamento se ne accorga. In questo scarto si apre la distanza tra ciò che viene vissuto e ciòche viene riconosciuto. Alcune norme, come il decreto richiamato, continuano a definire chi può essere tutelato sulla base dell’origine amministrativa della condizione. È un criterio che non coincide con la fragilità reale e che lascia fuori esperienze che richiederebbero attenzione. Quando la tutela si limita a ciò che è già previsto, ciò che non rientra in una categoria resta invisibile. È in questa invisibilità che si misura la distanza tra ciò che la famiglia vive e ciò che la legge decide di vedere.
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Francesco Augello (Agrigento, 1973) è Scrittore, Psicologo clinico, Pedagogista e Docente formatore. Integra competenze psicologiche, pedagogiche e tiflopedagogiche con un solido background nella divulgazione informatica applicata alla tutela dei minori e della disabilità. Studioso delle dinamiche socio-mediatiche e psicoeducative, dal 2004 collabora come saggista con editori e riviste scientifiche nazionali. Tra le sue ultime pubblicazioni: Crisalide. Dentro la violenza di genere (2024), Il cammino dei di-versi (2024), Leggere di pedagogia (2023), Aforismario delle curiosità. 111 pirle di saggezza (2025)





