FacebookTwitter

Archivio | Beneficio del dubbio

Figli naturali e figli legittimi: è tempo di svolta!

Un tempo chi concepiva e partoriva figli al di fuori di un matrimonio valido agli effetti civili aveva sicuramente una doppia preoccupazione: la prima che il figlio potesse non essere accettato dalla società come normale frutto della relazione amorosa vissuta; la seconda, di certo non meno importante, che il figlio potesse non godere mai del privilegio di avere un padre a cui poter fare riferimento per qualsiasi situazione, anche per quella meno felice, ma non per questo trascurabile, dell’eredità del genitore dipartito.

Il Codice Civile del 1942 (emanato, quindi, prima della Costituzione del 1948) determinava infatti con le sue norme una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali, cioè nati fuori del matrimonio, sacrificandone i diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani.

Dopo diversi anni, e numerosi punti interrogativi al limite della moralità più battagliera, interviene un disegno di legge delega in materia di filiazione che rivede e corregge alcuni fra i punti più importanti della relazione giuridica tra genitori e figli naturali.

Molti sono i punti che ridisegnano il rapporto giuridico dei figli naturali: dal concetto di potestà dei genitori si passa al concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli. Accanto ai doveri dei genitori previsti dalla Costituzione è introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. Vengono messe sullo stesso piano sia la disciplina sulle successioni sia quella sulle donazioni al fine dell’eliminazione di ogni discriminazione tra figli.

È introdotta la nozione di abbandono, qualora la mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia abbia gravemente compromesso la crescita del minore.

Infine, le condizioni di indigenza dei genitori non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia. Si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni dell’età richiesta per esprimere il consenso.

S’introduce inoltre il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio” sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali” adeguando, in tal modo, il codice civile alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione).

Sono state mantenute solo alcune limitazioni per evitare che la tutela di alcuni interessi dei figli naturali possa creare gravi conflitti all’interno della famiglia legittima: per esempio, la famiglia legittima ha il diritto di rifiutare di convivere con il figlio naturale di uno dei coniugi.

La situazione dei figli nati fuori del matrimonio si diversifica da quella dei figli legittimi anche per un altro aspetto: non hanno rapporti ‘giuridici’ con i parenti del loro genitore a eccezione degli ascendenti, cioè nonni e bisnonni. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono legalmente ‘zii’ o ‘cugini’.

Tra figlio e genitore naturale nasce l’obbligo reciproco degli alimenti, in caso di bisogno dell’uno o dell’altro (art. 433 Cod. Civ.). Per tutte le questioni patrimoniali ed ereditarie il figlio naturale riconosciuto è assolutamente nell’identica situazione del figlio legittimo (con l’unica differenza che non acquisisce nessun diritto nei confronti dei parenti del genitore, tranne che verso gli ascendenti diretti).

Tra le altre modifiche previste dal provvedimento alcune riguardano la sfera educativo-culturale.

Nelle scelte importanti che li riguardano le opinioni dei figli peseranno di più. I genitori saranno obbligati ad ascoltarli e i loro pensieri dovranno “essere presi in considerazione, tendendo conto dell’età e del grado di maturazione”. Ma allo stesso tempo il figlio non potrà sottrarsi alle sue responsabilità familiari rispettando i genitori e contribuendo “in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Un ALT invece è posto all’obbligo per i genitori di amare i figli: il diritto a essere amati scompare dall’articolato originario perché l’amore – come ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, Carlo Giovanardi – “non è un diritto esigibile”, anche se si concede ampio dibattito sull’argomento in Parlamento.

Nuove regole quindi per la tutela dei figli naturali, regole che non danno solo un rinnovamento equo nel campo dei rapporti giuridici familiari, ma che insegnano e rimarcano i valori fondamentali di una società che sia davvero civile e rispettosa della salute morale dei propri consociati.

Il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010 si colloca pienamente nell’alveo dell’articolo 30 della Costituzione che, al comma 1, sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, “anche se nati fuori del matrimonio”.

La legge di riforma del Diritto di famiglia si è adeguata a queste direttive costituzionali e ha, finalmente, eliminato ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi. Niente più spazio, dunque, a quella che è stata spesso definita una spregiante terminologia nel qualificare la figliolanza in figli e figliastri, con buona pace di tutti coloro che amano l’aulico concetto di civiltà umana e delle mamme più ansiose!

Sabrina Vasciaveo

Posted in ... che contano, Beneficio del dubbio3 Commenti

Mediazione civile: davvero giustizia rapida ed economica?

Tra le tante (più o meno discutibili) campagne governative, l’ultima arrivata vede Milly Carlucci (!) sponsorizzare la mediazione civile e commerciale, recentemente introdotta nel nostro ordinamento al dichiarato fine di rendere più rapidi i tempi della giustizia civile e smaltire l’enorme arretrato che grava sugli uffici giudiziari. Superato lo “shock” iniziale di uno spot governativo mascherato da messaggio promozionale, subentrano forti perplessità per i suggestivi (se non addirittura ingannevoli) contenuti della comunicazione: l’idea che si vuole far passare è che sia stato finalmente forgiato un rivoluzionario strumento alternativo di risoluzione delle controversie … Ma è davvero così?

Il nuovo istituto – introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – altro non è che un tentativo di conciliazione tra le parti di una controversia (in molti casi da esperire obbligatoriamente, prima di agire in via giudiziale): tentativo, in quanto tale, dagli esiti incerti, ma soprattutto condizionato dalle reali intenzioni delle parti stesse.

La mediazione, in altri termini, fonda il suo successo – in termini di risparmio di tempo e denaro, nonché di deflazionamento del contenzioso – sull’effettiva volontà degli interessati di trovare un accordo. Tuttavia, l’esperienza nelle aule giudiziarie insegna che, ancora oggi, buona parte delle cause vengono intraprese “per questioni di principio” e che i rancori personali spesso inducono a rifiutare un’immediata soluzione di compromesso e a portare avanti i giudizi per anni pur di “non dare soddisfazione” alla controparte: i giudici civili, infatti, continuano ad essere sommersi dai fascicoli, nonostante sempre più di frequente gli avvocati – per lo meno quelli onesti! – già suggeriscano ai propri assistiti di comporre bonariamente le controversie, così da ottenere un risultato certo ed immediato, seppur inferiore a quello sperato; altrettanto vani si rivelano gli sforzi conciliatori dei giudici, perfino quando “l’invito” a transare è accompagnato da un’espressa “minaccia” di aggravio delle spese di lite.

Ma allora, davvero una fetta considerevole dell’avvocatura italiana guarda con diffidenza questa ennesima riforma soltanto perché si preoccupa di salvaguardare storiche posizioni di privilegio? Non sarà invece perché, ancora una volta, il Legislatore si è dimostrato imperdonabilmente dimentico – o ignaro? – della realtà (oltre che schizofrenico, se pensiamo alla quasi contestuale abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro … ma questa è un’altra storia …)? Se la mentalità della gente non cambierà, la mediazione diventerà semplicemente l’anticamera delle aule del tribunale … con buona pace della sarta di Milly Carlucci!

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio5 Commenti

Dalle Nazioni Unite arriva l’allarme per il Congo

Ogni anno si celebrano parecchie “giornate della memoria” per non dimenticare i grandi drammi che hanno funestato la storia dell’umanità; ogni anno si organizzano ancor più numerose manifestazioni e raccolte fondi per fronteggiare catastrofi e calamità naturali che, da un giorno all’altro, mettono in ginocchio intere popolazioni: tutto sacrosanto. Peccato che ci siano anche tragedie più silenziose, che si consumano nel corso degli anni – se non addirittura dei decenni – senza che si spenda una parola per lungo tempo.

Ecco perché, in occasione della pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite sui crimini perpetrati nella Repubblica Democratica del Congo tra il 1993 e il 2003, sembra doveroso prestare solo un attimo di attenzione alla storia recente dell’ex-colonia belga, teatro di una delle guerre più atroci del nostro secolo – la c.d. “guerra mondiale africana” – con un tragico bilancio di oltre 5,4 milioni di morti dal 1993 ad oggi.

Il dato più triste – che oggi desta l’allarme delle Istituzioni – è che le violenze siano continuate impunite anche dopo la fine del conflitto: precisa il rapporto dell’UNHCR che almeno 21 gruppi armati e gli eserciti nazionali di 8 Paesi hanno tentato di imporsi con ogni sorta di violenza e, in particolare, con un sistematico ricorso alle aggressioni sessuali; dall’inizio della guerra, oltre 200.000 donne sono state violentate, tanto che si stima che il 55% degli stupri al mondo avvengano nel Congo orientale.

Spiegano gli esperti che, di questo passo, le nuove generazioni che verranno non avranno conosciuto nient’altro che la violenza e questo comprometterà inevitabilmente le possibilità che il Paese raggiunga una pace duratura.

In attesa che si concretizzino le molteplici proposte di intervento – tribunali, commissioni, forze di sicurezza e programmi di sostegno alle vittime – queste righe vogliono essere soltanto un contributo simbolico: per non dimenticare.

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio0 Commenti

Dall’Unione europea nuove regole sulla farmacovigilanza

Ai più è ben nota la vicenda del Talidomide, il farmaco utilizzato nei primi anni Sessanta dalle donne in gravidanza come anti-emetico e sedativo, che fu causa di migliaia di malformazioni neonatali in tutto il mondo: oltre 20.000 bambini, di cui migliaia in Europa, nacquero affetti da focomelia – grave e rara malformazione congenita, che non consente lo sviluppo di una parte più o meno estesa di uno o più arti – per via di un farmaco commercializzato senza che si fossero testate le conseguenze dell’assunzione durante la gravidanza.

Meno noto è che, a causa degli effetti collaterali dei farmaci – quelli, cioè, che non emergono nei test di laboratorio, ma si rivelano solo con la somministrazione ad un campione più ampio – muoiano quasi 200.000 persone l’anno, con un costo sulla società pari ad 80 miliardi; ancora, secondo i dati della Commissione Europea, il 5% dei ricoveri è dovuto anch’esso agli effetti collaterali, che costituiscono la quinta causa di morte in ospedale.

Ecco perché il Parlamento Europeo si appresta ad aggiornare le regole in materia di “farmacovigilanza”, con lo scopo di ottimizzare la raccolta di dati e informare meglio il pubblico e i medici, responsabilizzando tutte le parti coinvolte: se da un lato tutti i nuovi farmaci dovranno essere monitorati attentamente per i primi cinque anni di commercializzazione, infatti, sarà altrettanto indispensabile che medici e pazienti si impegnino per refertare con la massima solerzia ogni possibile problema.

Anche questa è solidarietà.

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio0 Commenti

Divieto di matrimoni tra gay, è costituzionale ma anacronistico?

Senza dubbio qualcuno già plaude all’ordinanza n. 276 del 7 luglio 2010, depositata lo scorso 22 luglio, con la quale la Consulta ha ribadito la legittimità costituzionale del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Aldilà delle ovvie reazioni immediate, tuttavia, vale la pena di soffermarsi tanto sulle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello di Firenze a dubitare della costituzionalità delle disposizioni che impediscono agli omosessuali di contrarre matrimonio, quanto sul contenuto reale delle conclusioni cui è giunta la Corte Costituzionale.

L’ordinanza di rimessione. I giudici fiorentini hanno preso le mosse dalla considerazione che il diritto di sposarsi è un diritto fondamentale della persona – dovendosi ricondurre l’unione coniugale nell’ambito delle formazioni sociali in cui si esprime la personalità dell’individuo e si manifesta la dignità umana – che, come tale, non tollera discriminazioni in base al sesso.

Tanto premesso, i rimettenti hanno evidenziato che “il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata, facendo comprendere e rispettare alla generalità dei consociati ‘un modo d’essere’ […] che risponde a moti insindacabili dell’animo umano, di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentire l’affermazione, evitando anzi ingerenze e sgombrando il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto di autodeterminazione di ciascuno”.

Peraltro, la trasformazione dei costumi ha portato al superamento del modello della famiglia tradizionale cattolica ed offre esempi sempre più frequenti di legami alternativi, che aspirano legittimamente ad ottenere dignità e riconoscimento istituzionale: sembrerebbe dunque quanto meno anacronistico ritenere che la “famiglia naturale” tutelata dalla nostra Carta Fondamentale sia solo e soltanto quella composta da uomo e donna, dovendosi invece desumere dall’evoluzione sociale e dal contesto storico il significato di “naturalità”.

Né d’altra parte, per giustificare il divieto in discorso, apparirebbe attuale evocare la finalità procreativa originariamente posta alla radice dell’istituto matrimoniale, sicuramente accessibile alle coppie eterosessuali sterili!

Le conclusioni della Corte Costituzionale. All’esito del giudizio, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili in parte infondate le questioni sollevate: non è superfluo, tuttavia, evidenziare che nel far ciò i magistrati – contrariamente a quanto si potrebbe pensare da “profani del diritto” – lungi dal prendere posizione nel dibattito, si sono limitati ad evidenziare come sia compito (non del Giudice delle Leggi, bensì) del Legislatore adattare l’apparato normativo al mutare della realtà sociale.

Chi ha orecchie per intendere intenda…

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio2 Commenti

Il diritto all’informazione secondo la Corte di Cassazione

Non poteva capitare in un momento più opportuno la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, n. 16236 del 9 luglio 2010, con la quale gli ermellini – chiamati a pronunciarsi sui limiti del c.d. giornalismo d’inchiesta – ci ricordano la rilevanza del fondamentale e insopprimibile diritto all’informazione.

Il caso. Nell’ormai lontano 1998, alcuni cronisti del quotidiano “Il tempo” versarono del thè in contenitori sterili e lo fecero analizzare presso diversi laboratori, spacciandolo per urina; alcuni referti attestarono con assoluta certezza che si trattava di urina: l’accaduto fu portato all’attenzione dell’opinione pubblica, come esempio di malasanità commesso ai danni dei cittadini.

Il giudizio. Immediatamente, il gestore di uno dei laboratori interessati convenne in giudizio casa editrice, direttore del quotidiano, cronisti e articolisti, affinché venisse accertata la natura diffamatoria degli articoli – sia per la falsità delle notizie, sia per i toni utilizzati – e così disposta la condanna dei responsabili al risarcimento dei danni: dopo una parziale vittoria in primo grado, seguita dall’integrale riforma della sentenza in appello, la parola – l’ultima – è passata alla Corte di Cassazione.

Il giornalismo d’inchiesta. I giudici del Palazzaccio prendono le mosse dalla peculiarità del c.d. giornalismo di inchiesta, “espressione più alta e nobile dell’attività di informazione” nella misura in cui consente che l’acquisizione delle notizie avvenga autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista e non attraverso la ricezione passiva di informazioni mediate da “fonti” esterne: non a caso – ricordano gli ermellini – il rilievo del giornalismo di inchiesta è stato, tra l’altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo  e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma 18 luglio 1993 dalla Fnsi e dall’Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che “il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato“.

Ecco perché detta modalità di fare informazione non viola l’onore e il prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorra l’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti (quali certamente quelli che coinvolgono il bene primario della salute e dei mezzi a disposizione per presidiarla), l’uso di un linguaggio non offensivo (e tale era quello utilizzato dai giornalisti che hanno condivisibilmente definito “scandalosi” e “sconcertanti” i risultati dell’inchiesta) ed il rispetto dei canoni di correttezza professionale (i giornalisti, infatti, si sono limitati a far analizzare dei campioni di thè, senza artifizi, per poi denunciare il deprecabile risultato delle analisi svolte, attestanti trattarsi di un liquido organico a causa di un errore del laboratorio).
Il diritto all’informazione. Viene così tracciato un complessivo quadro disciplinare che vede la prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all’informazione sui diritti personali della reputazione e della riservatezza: ciò innanzitutto perché l’art. 1, comma 2 della Costituzione, nell’affermare che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall’ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione; “vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente ‘sovrano’ (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico”.

Insomma, una sentenza che non ha bisogno di essere commentata ma che, di questi tempi, andrebbe letta (e riletta) con molta attenzione.

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio0 Commenti

La Consulta dice no all’aggravante della clandestinità

Eravamo nel luglio del 2008 quando il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, annunciava con soddisfazione l’approvazione definitiva del primo provvedimento del c.d. “pacchetto sicurezza” (il d.l. n. 92/2008, convertito nella l. n. 125/08), destinato – nelle ambiziose intenzioni dei padri – a garantire un contrasto più efficace dell’immigrazione clandestina, una maggiore prevenzione della microcriminalità diffusa e una più incisiva lotta alla mafia.

Oggi, a circa due anni di distanza, alcune delle numerose perplessità destate dalle misure in discorso trovano autorevole riscontro nella sentenza n. 249/2010, pubblicata lo scorso 8 luglio, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’aggravante della clandestinità (determinativa di un aumento di pena per i reati commessi da immigrati illegalmente presenti nel territorio nazionale), per violazione degli articoli 3, comma 1 e 25, comma 2 della Costituzione.

Muovendo dal presupposto che i diritti inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani, la Consulta ha affermato che la condizione giuridica dello straniero non può di per sé fondare – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – trattamenti diversificati e peggiorativi: la nostra Carta Fondamentale, infatti, impedisce che – indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale – una qualità personale possa essere trasformata in un vero e proprio “segno distintivo”, giustificativo di trattamenti e sanzioni speciali.

Ecco dunque perché – ferma restando l’insindacabilità della scelta politica del Legislatore di sanzionare penalmente la violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori – l’aggravante di cui alla disposizione censurata appare irrimediabilmente discriminatoria ed irragionevole, perfino nell’ottica del contrasto all’immigrazione illegale: la ratio sostanziale della norma censurata, in ultima analisi, altro non è che un’inammissibile presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, il cui comportamento è per ciò solo ritenuto più grave rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari (questi ultimi quand’anche irregolarmente presenti nel territorio nazionale!); viceversa, il giudizio di pericolosità del soggetto responsabile deve sempre essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, pena la violazione del fondamentale principio di offensività.

A ciò si aggiunga che attualmente – cioè dopo l’introduzione di un autonomo reato di immigrazione irregolare – l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio nazionale, in passato considerati alla stregua di meri illeciti amministrativi, sono di per sé divenuti causa di responsabilità penale: intuitivo, pertanto, il moltiplicarsi dell’effetto sanzionatorio per lo straniero extracomunitario che, punito una prima volta all’atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, subisce una o più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante irregolarità della sua permanenza, in rapporto ad un numero indefinito di violazioni che pregiudicano interessi e valori totalmente estranei alla problematica del controllo dei flussi migratori.

La sentenza della Corte Costituzionale, dunque, offre una prima risposta alle voci allarmate giunte perfino dalle Nazioni Unite (in persona dell’Alto commissario per i diritti umani, Navi Pillay)  preoccupate per le misure contenute nel pacchetto sicurezza italiano che – unitamente alle poco convenienti dichiarazioni di politici e pubblici funzionari che screditano e stigmatizzano i migranti, alimentando sospetti – fanno sì che gli stranieri extracomunitari vengano visti per ciò solo come criminali.

Dal canto nostro, ci auguriamo che la pronuncia – unitamente alla quasi contestuale bocciatura parziale delle ronde – sia letta anche come un invito a non cadere nella facile tentazione di affidare la soluzione dei problemi socialmente più sentiti a misure spesso d’effetto ma, a ben vedere, poco ragionate.

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio0 Commenti

L’Uefa dice stop all’indebitamento

Anche i Mondiali 2010 volgono al termine e, a conti fatti, l’Europa può dirsi soddisfatta, nonostante le clamorose débacles dell’Italia e della Francia, seguite a ruota dall’Inghilterra: merito della Spagna, ma soprattutto della Germania e dell’Olanda che, sgominando squadroni strafavoriti e stratitolati come l’Argentina e il Brasile, hanno fatto sì che l’ago della bilancia – che pareva pendere inesorabilmente verso il Sudamerica – si orientasse d’un tratto verso il sempre più pesante piatto del Vecchio Continente.

Eppure, resta ai più la convinzione che il calcio europeo in generale – e quello italiano in particolare – non sia più quello di una volta, soprattutto a causa dell’irresponsabile comportamento finanziario dei club (spese eccessive, ingaggi gonfiati e stipendi stellari).

Lo pensa anche la UEFA, come dimostra l’approvazione delle nuove norme sul fair play finanziario, concertate – come ha sottolineato il presidente Michel Platini – con tutti i portatori di interesse nel calcio, al fine di riportare stabilità, sostenibilità finanziaria e un senso economico comune al calcio: il semplicissimo principio chiave è l’obbligo di pareggio del bilancio su un periodo di tre anni, in virtù del quale non si dovrà spendere ripetutamente più di quanto si guadagna; i club saranno obbligati a fornire le informazioni finanziarie all’Unione e il mancato rispetto delle regole darà luogo all’applicazione di sanzioni graduali, fino all’espulsione dalle competizioni UEFA. Dopo una fase di implementazione progressiva di tre anni – 2010, 2011 e 2012 – la nuova disciplina entrerà pienamente in vigore durante la stagione 2013/14.

L’obiettivo – va detto – non è punire i club ma aiutarli, migliorando gli standard finanziari nel calcio europeo: misure evidentemente improcrastinabili, alla luce dei dati raccolti dalla stessa UEFA nel 2008, dai quali si evince che il 47 % dei club  hanno chiuso in perdita (con un debito complessivo pari a 578 milioni di euro per i soli club principali!) e che le maggiori spese sono imputabili agli stipendi dei calciatori (mediamente, circa il 65% degli introiti); e nel 2009 la situazione è andata peggiorando.

Ed allora, se ogni volta, al termine dei Mondiali, si parla già del nuovo campionato, quest’anno abbiamo un motivo in più per aspettarlo, sperando che – nonostante le norme in discorso non si applichino ai tornei nazionali, non di competenza UEFA – l’ondata di razionalità coinvolga anche le squadre italiane e le spinga magari a ridurre gli stipendi, senza che si debba arrivare ad imporre un vero e proprio tetto, come invece accade negli USA.

Silvia Onnis

Posted in Beneficio del dubbio0 Commenti