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Archivio | Beneficio del dubbio

Firenze: il 16 dicembre un interessante seminario “Entrare nella legge”

 

 

 

 “Entrare nella legge. Digressioni giuridiche da un racconto di Kafka”. E’ questo il titolo del seminario, organizzato dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (Ittig) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dall’Osservatorio sulla qualità degli atti amministrativi e dall’Accademia della Crusca venerdì 16 dicembre 2011 (ore 15), che si svolgerà a Firenze, presso il Gabinetto “G.P. Vieusseux” (Sala Ferri), in piazza Strozzi n. 1.  Il seminario, prendendo spunto da un famoso e suggestivo racconto di Kafka, mette a confronto le opinioni di giuristi, linguisti e rappresentanti della Società italiana di diritto e letteratura, su alcuni temi di fondo del rapporto tra il potere ed i cittadini, soffermandosi, in particolare, sul ruolo e la complessità degli apparati pubblici, sulla semplificazione e la chiarezza normativa, sul ruolo della interpretazione normativa, sul “fascino” delle leggi e sulla solitudine del singolo di fronte ad esse e su altri temi che il racconto suggerisce. E’ prevista anche la lettura del racconto “Davanti alla legge” di Franz Kafka da parte dell’attore Claudio Ascoli (di “Chille de la Balanza”) ed un ampio dibattito del pubblico dopo la relazione di apertura e la tavola rotonda che ne seguirà. La partecipazione al seminario è gratuita, ma è necessario registrarsi a: seminario-16-dicembre@ittig.cnr.it

 

Il programma dettagliato del Seminario

http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/EventiConvegni/Seminario16dicembre2011.pdf

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Il regolamento dell’Agcom sul diritto d’autore: molto rumore per nulla? – 2^ parte

(segue)

Le polemiche delle scorse settimane avevano, inoltre, riguardato la previsione di attribuire all’Agcom il potere di ordinare la rimozione selettiva di contenuti che violino il diritto d’autore. Tale previsione è stata mantenuta nello schema di regolamento, tuttavia si tratta di un potere ben circoscritto.

Innanzitutto, come evidenzia l’Autorità nella delibera di approvazione del provvedimento, l’ordine di rimozione non è sottoposto ad esecuzione forzata, ma, in caso di inottemperanza, dà luogo unicamente all’avvio di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio con tutte le garanzie previste dalla legge n. 689/81, che culminerà, qualora la violazione dell’ordine impartito e non eseguito venga riscontrata ed accertata, all’irrogazione della sanzione pecuniaria […]”.

In secondo luogo,  lo schema di regolamento prevede un’articolata (se non farraginosa) procedura a tutela del diritto d’autore, che permette ai vari soggetti coinvolti di far valere le proprie ragioni e che prevede l’intervento dell’Autorità solo come eventuale ultimo passaggio:

-          se il titolare di un diritto d’autore o copyright ritiene che un determinato contenuto violi il proprio diritto può richiederne la rimozione al gestore del sito o fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo ha reso disponibile al pubblico (almeno che questi non vi abbia già spontaneamente provveduto);

-          se il contenuto è stato caricato da un terzo soggetto (uploader), il gestore/fornitore, se possibile, deve informarlo della richiesta di rimozione e questi potrà presentare un’eventuale opposizione (tale possibilità è stata introdotta accogliendo una proposta avanzata nel corso della prima consultazione pubblica);

-          se dopo quattro giorni dalla sua presentazione, la richiesta di rimozione non sarà accolta, il segnalante potrà far valere le proprie ragioni davanti all’Agcom;

-          se, invece, il contenuto verrà rimosso, l’uploader potrà presentare opposizione ed il gestore/fornitore dovrà a questo punto informare il segnalante che, a sua volta, potrà presentare le proprie controdeduzioni;

-          se il gestore o fornitore  riterrà convincenti le motivazioni dell’uploader, dovrà ripristinare il contenuto entro quattro giorni e il segnalante, a questo punto, potrà rivolgersi, entro 7 giorni, all’Agcom;

-          se, invece, nonostante l’opposizione, il contenuto non dovesse essere ripristinato, sarà l’uploader a potersi rivolgere all’Agcom, sempre entro i 7 giorni successivi ai 4 giorni previsti per provvedere al ripristino;

-          in seguito alla richiesta di intervento presentata dal titolare del diritto d’autore o copyright oppure dall’uploader, l’Autorità avvierà un procedimento nel corso del quale valuterà, in particolare, che la pubblicazione del contenuto “incriminato” possa o meno ritenersi lecita per una delle seguenti finalità: uso didattico e scientifico; esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell’attualità; assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro; occasionalità della diffusione, quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell’opera. Tale procedura prevede dei termini piuttosto brevi: l’Agcom avrà 10 giorni di tempo per esaminare la documentazione e archiviare la pratica o notificare i risultati delle verifiche al soggetto responsabile della violazione; quest’ultimo avrà 48 ore di tempo, a partire dalla notifica, per provvedere spontaneamente a rimuovere o ripristinare il contenuto; in caso di mancato adeguamento spontaneo, entro 20 giorni (prorogabili di altri 15) l’Agcom dovrà adottare il provvedimento finale, con cui ordinerà la rimozione o il ripristino del contenuto.

Senza dubbio discutibile è, invece, la scelta di innestare un provvedimento innovativo su una normativa obsoleta (la legge sul diritto d’autore è la n. 633/1941): come giustamente rilevato da Luca Nicotra, segretario dell’associazione Agorà digitale, nell’intervista recentemente rilasciata a Tommaso Del Lungo, sarebbe stato preferibile riformare prima la legge e poi approvare il regolamento. Sicuramente nei prossimi mesi non assisteremo ad un riforma della disciplina in materia, posto che il Governo e il Parlamento hanno altre priorità, per cui la speranza è che in sede di approvazione definitiva, si faccia di questo regolamento la miglior soluzione possibile dato il contesto limitato e datato in cui l’Agcom si trova ad operare.

Marcella Onnis – redattrice

marcella.onnis@ilmiogiornale.org

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Il regolamento dell’Agcom sul diritto d’autore: molto rumore per nulla? – 1^ parte

Del nuovo regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica se ne parlava da mesi, anche se il maggior clamore si è registrato nelle ultime settimane, in prossimità della sua approvazione, avvenuta lo scorso 6 luglio. Numerose critiche sono piovute in capo a quest’istituzione che, pur rientrando tra le autorità indipendenti, effettivamente non sembra offrire tante garanzie di imparzialità, posto che i suoi membri sono tutti di nomina governativa e parlamentare. È curioso, tuttavia, che un organismo spesso criticato perché ritenuto privo di efficaci poteri sanzionatori, sia stato all’improvviso tacciato dell’opposto difetto e cioè di volersi attribuire un ruolo invasivo sui mercati che ha il compito di controllare.

Le considerazioni più dettagliate sul testo ufficiale del provvedimento, pubblicato sul sito dell’Autorità due giorni dopo la sua approvazione, le lasciamo agli addetti ai lavori: noi ci limiteremo a delle valutazioni generali.

Va detto, innanzitutto, che l’iniziativa dell’Autorità si pone sulla scia dell’operato dell’Unione europea, da diverso tempo impegnata a definire un quadro normativo in materia che tenga conto dell’attuale scenario del mercato delle comunicazioni. In secondo luogo, occorre ricordare che ad eventuali lacune e criticità del regolamento è ancora possibile porre rimedio in quanto con la delibera n. 398/11/CONS è stato approvato non un testo definitivo ma uno schema di regolamento, che è il frutto della consultazione pubblica indetta il 17 dicembre 2010 e che sarà sottoposto, per 60 giorni a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 15 luglio), ad un’ulteriore consultazione nel corso della quale le parti interessate (in particolare, gli operatori del settore, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori) potranno presentare le proprie osservazioni.

Non solo: il provvedimento prevede anche l’istituzione di un tavolo tecnico costituito da rappresentanti dei consumatori, delle associazioni, dei produttori, dei distributori, dei fornitori di servizi della società dell’informazione, della Siae e delle istituzioni competenti in materia. Il tavolo dovrà contribuire ad attuare le azioni previste dal regolamento, “volte a favorire lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, promuovendo l’eliminazione di ostacoli che ne frenano la naturale evoluzione, stimolando gli operatori a proporre un’offerta di contenuti legali più ricca e competitiva, in un’ottica a vantaggio, altresì, del cittadino/utente”. Molto apprezzabile è, tra l’altro, la scelta di attribuire a tale organismo il compito di realizzare campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti.

Ci si può anche sbilanciare a dire che l’allarmismo “pre-approvazione” può essere sicuramente ridimensionato, visto che – come evidenziato nel comunicato stampa dell’Agcom – non è prevista una delle misure più temute ossia la possibilità che l’Autorità impedisca l’accesso ad un determinato sito internet che abbia – effettivamente o presuntivamente – violato le norme sul diritto d’autore.

(continua)

Marcella Onnis – redattrice

marcella.onnis@ilmiogiornale.org

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Le banche furbette e le pratiche fraudolente

Anatocismo, ovvero truffa. Vai in rosso sul conto corrente, la banca ti addebita gli interessi passivi. Dopo tre mesi, però, quegli interessi diventano parte del capitale (negativo) del tuo conto: e la banca ti addebita un’altra volta l’interesse sull’interesse. Questa pratica fraudolenta, che moltiplica in maniera esponenziale il debito del consumatore, è stata finalmente dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione, che a sezioni civili riunite ha ribadito il diritto al rimborso del cittadino stabilendo ampi margini temporali per ottenerlo.

La sentenza arriva dal lontano marzo 1999, quando la Corte si pronuncia per la prima volta su un ricorso presentato dall’Adusbef (Associazione in difesa degli utenti di servizi bancari e finanziari), sancendo “la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell’interesse”. L’anno dopo, ad ottobre, lo conferma anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000.

Non è bastato, evidentemente: nel 2009, infatti, un correntista salentino fa causa alla Banca Popolare Pugliese per la ripetizione di illegittime competenze bancarie. Il giudice Silvestrini della Corte d’Appello di Lecce accoglie le richieste dell’utente e stabilisce il rimborso delle somme in questione da parte della banca, che però fa ricorso. A cui risponde la Corte di Cassazione il 2 dicembre 2010.

Ma concretamente, cosa significa la sentenza? Innanzitutto, che le banche non hanno il diritto di imporre agli utenti costi ingiustificati: e la ripetizione degli interessi rappresenta appunto una pratica fraudolenta, volta a caricare il consumatore di un costo non reale. In secondo luogo, allunga i termini di prescrizione per il ricorso dei correntisti: dieci anni a partire dal momento di chiusura del conto corrente. Non più, come succedeva finora, al momento di iscrizione nell’estratto conto dell’operazione: metodo che impediva di fatto l’esercizio del ricorso ai cittadini. Inoltre, ogni clausola compromissoria inserita nel contratto di apertura del conto corrente è ritenuta nulla: non vale quindi l’assenso del correntista, in quanto viene considerato dalla Corte di Cassazione “estorto”.

Per far valere il proprio buon diritto bisogna comunque attivarsi personalmente. L’Adusbef fornisce, sul proprio sito (www.adusbef.it), un facsimile di lettera da inviare al proprio istituto di credito, con diffida a continuare nel comportamento fraudolento. I requisiti sono: essere andati in passivo su un conto corrente chiuso non più di dieci anni fa (o tuttora attivo) e presentare copia originale degli estratti conto. E in caso portare in giudizio l’istituto inadempiente. Ma attenzione, anche su questo le banche  potrebbero marciarci: questi documenti sono a titolo oneroso, e gli istituti di credito arrivano a chiedere anche dieci euro per foglio. Se si tratta di estratti conto di diversi anni, il costo diventa considerevole. Insomma, non si sa mai cosa ti faranno pagare, e cosa di quei conti è veramente legittimo.

 Fonte: www.dirittodicritica.com

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Fermiamo le banche! La proposta di Eric Cantonà

 

 

Stop Banque. Chiudere i conti correnti per colpire le banche, salvate dalla crisi finanziaria grazie a fondi pubblici e che, non appena tornate in attivo, hanno subito ripreso a speculare. E’ l’invito di un’associazione francese, Bankrun 2010, che ha indetto il 7 dicembre 2010 una “rivoluzione censurata”, volta a colpire “il centro del sistema”. L’appello è stato lanciato sulle pagine Facebook di tutta Europa, che al momento contano circa 40mila adesioni e altrettanti indecisi. In Italia la provocazione l’ha raccolta l’Adusbef, che dal 1987 lotta per i diritti degli utenti dei servizi bancari e finanziari.

Testimonial e simbolo della protesta è Eric Cantonà, ex calciatore, che in un’intervista pubblicata su Youtube ha lanciato l’idea di “una rivoluzione senza armi e senza sangue”: andare in banca e ritirare i soldi, gettando in crisi di liquidità le banche. «E’ molto più utile questo che andare a protestare per strada, con i cartelli e le manganellate della polizia», afferma Cantonà. L’hanno preso in parola altri due francofoni, la sceneggiatrice belga Géraldine Feuillien e il regista francese Yann Sarfati, che hanno tradotto l’idea in un’iniziativa organizzata e diffusa. Cosa vogliono ottenere questi contestatori del sistema bancario mondiale? «Vogliamo delle banche che prestino solo le ricchezze che realmente possiedono. Delle banche di cui non dovremo più diffidare». Progetto ambizioso, soprattutto in Italia.

«Gli utenti italiani sopportano le banche senza avere un’alternativa vera – ci dice Mauro Novelli, segretario nazionale Adusbef – Cambiare istituto bancario è inutile, perché l’offerta è uniformata al rialzo». Nel Belpaese, secondo le ultime stime europee, abbiamo i costi medi di gestione dei conti correnti più elevati d’Europa, pari a 295 euro. Lo stesso vale per i tassi dei mutui, soprattutto fissi, che continuano ad essere agganciati al volatile Euribor invece che al più stabile indice Bce.

E le liberalizzazioni degli anni Novanta? Flop su tutta la linea, secondo Novelli. «Le banche italiane hanno scoraggiato dopo il ‘92 quelle straniere, che hanno preferito adeguarsi al sistema vigente». Basta vedere la Deutsche Bank, che presenta i costi d’intermediazione più elevati del panorama italiano. L’unica concorrenza, secondo l’Adusbef, è quella tra i servizi tradizionali allo sportello e il nuovo internet banking: qui i costi sono davvero molto bassi, prossimi allo zero. Ma si tratta di una concorrenza interna alla stessa banca e il target dei servizi informatizzati è ancora ridotto.

Tra le vittime, anche gli enti locali. La “mascalzonata”, come la definisce il segretario nazionale dell’Adusbef, riguarda la vendita impropria di derivati. «La patologia nasce quando l’operazione di copertura diventa una scommessa sull’andamento del mercato», spiega Novelli. A Milano è in corso un procedimento per oltre 100 milioni di euro di danni, legati a derivati “avariati” venduti al Comune da Ubs, Deutsche Bank, Jp Morgan e Depfa. A Rimini il tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti stipulati dal Comune con il gruppo Unicredit: l’istituto dovrà restituire il saldo negativo degli spread, pari a 651mila euro più gli interessi legali. E anche a Roma si comincia a parlare di speculazioni simili. «In tutto, parliamo di almeno 30 miliardi di euro, ma - avverte Novelli – ogni calcolo va considerato in crescita, perché la posizione debitoria degli enti locali peggiora nel tempo».

Fonte: www.dirittodicritica.com

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La Corte costituzionale deciderà per immunità Berlusconi. E’la prova del 9 per la nostra democrazia

 

Ci hanno scritto:

Cari amici,

La prossima settimana la Corte costituzionale deciderà se Berlusconi potrà ottenere l’immunità dai processi fintanto che avrà un incarico di governo: la prova del nove per la nostra democrazia.

Attualmente imputato per corruzione giudiziaria, falso in bilancio e frode fiscale, il Presidente insieme ai suoi alleati sta esercitando una pressione enorme sui membri della Corte, fino ad arrivare a minacciarli, nel tentativo vergognoso d’influenzare la sentenza e di garantire così che la decisione lo metta al di sopra della legge.

Questo è un assalto sfrontato al caposaldo della nostra democrazia: la separazione fra i poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo. Un enorme grido pubblico in sostegno della Corte costituzionale e della sua autonomia potrebbe respingere l’eccessiva intromissione della politica e garantire che la Corte costituzionale implementi lo stato di diritto. Costruiamo la più grande petizione on-line della storia italiana per proteggere la nostra democrazia:

https://secure.avaaz.org/it/in_difesa_dei_giudici/?vl

 Negli ultimi anni indagini e processi hanno screditato una grossa parte della classe politica, immischiata in affari di mafia, appalti truccati ed episodi di corruzione. I politici coinvolti si sono chiusi a riccio, promulgando leggi ad personam per evitare i processi e votando contro l’autorizzazione a procedere all’arresto dei parlamentari colpevoli.

Nel disperato tentativo di silenziare o ottenere sentenze favorevoli, gli stessi politici indagati o condannati hanno addirittura avviato una pericolosa propaganda contro i giudici, minacciando di avviare commissioni d’inchiesta sul loro lavoro, accusandoli di essere politicamente schierati e addirittura ipotizzando la loro insanità mentale.

Berlusconi, attualmente imputato in 3 processi, sta tentando nuovamente di ottenere l’immunità per essere al di sopra della legge. La Corte costituzionale, dopo aver bocciato due tentativi simili in passato, dovrà decidere sulla legittimità di una legge controversa che garantirebbe l’immunità di fatto al Presidente del Consiglio e a tutti i ministri. E la pressione sulla Corte sta raggiungendo il punto di ebollizione.

In questa guerra del potere esecutivo contro quello giudiziario, la vittima sacrificale è la salute della nostra democrazia. Costruiamo una petizione enorme per proteggere i giudici dagli attacchi dei politici in malafede, e difendiamo con forza la loro indipendenza dalle pressioni politiche! Firma subito e inoltra l’e-mail a tutti i tuoi amici:

https://secure.avaaz.org/it/in_difesa_dei_giudici/?vl

 

Insieme abbiamo dimostrato che possiamo vincere: l’anno scorso abbiamo respinto la “legge bavaglio”, promossa da Berlusconi per silenziare i media e rendere più difficili le indagini giudiziarie. Se i cittadini decidono di unire le forze per imporre un cambiamento nel mondo, non ci può essere politico di turno o grande azienda che possa fermarli: la nostra passione ci rende più uniti e più potenti.

https://secure.avaaz.org/it/in_difesa_dei_giudici/?vl

 

Con speranza e determinazione,

Luis, Giulia, Alice, Ricken, Pascal, Benjamin, Mia e tutto il resto del team di Avaaz.

FONTI

L’abc del legittimo impedimento, Il Sole 24 Ore:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/02/legittimo-impedimento-abc.shtml?uuid=abaddb72-1251-11df-a248-f4ce6583a1aa

 

Scheda: tutti i processi in corso e conclusi di Berlusconi e dei suoi ministri, Blitz quotidiano:
http://www.blitzquotidiano.it/politica-italiana/berlusconi-governo-processi-condanne-assoluzioni-362002/?comments=true

 

Berlusconi: no al legittimo impedimento? Andrò ai processi e farò vergognare i pm, Il Messaggero:
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=131653&sez=HOME_INITALIA

 

Berlusconi: se Consulta blocca legittimo impedimento è sentenza politica, Il Corriere della Sera:
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-884458/berlusconi-consulta-boccia/

 

Il giudice che invitò a cena Berlusconi ora chiede di votare a favore dello scudo, Il Fatto quotidiano:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/12/28/non-e-servito-a-niente-come-era-prevedibile/83847/

 

Esami di sanità mentale per i pm, Il Corriere della Sera:
http://www.corriere.it/politica/08_aprile_08/berlusconi_riforme_pd_pdl_bossi_57e3b0ce-0543-11dd-8738-00144f486ba6.shtml

 

Berlusconi a sorpresa a Ballarò. Mills? I giudici sono comunisti, La Repubblica:
http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/cronaca/processo-mills/berlusconi-ballaro/berlusconi-ballaro.html

 

Caso Mesiano, il giudice dai calzini strani. Sospeso il direttore di Studio Aperto, Giornalettismo:
http://www.giornalettismo.com/archives/83504/caso-mesiano-giudice-calzini/

 

Berlusconi, attacco ai magistrati: subito la commissione d’inchiesta, La Stampa:
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/201010articoli/59085girata.asp

 

 CHI SIAMO
Avaaz.org è un’organizzazione no-profit e indipendente con 6,5 milioni di membri di tutto il mondo, che lavora con campagne di sensibilizzazione in modo che le opinioni e i valori dei popoli del mondo abbiano un impatto sulle decisioni globali. (Avaaz significa “voce” in molte lingue.) Avaaz non riceve fondi da governi o aziende ed è composta da un team internazionale di persone sparse tra Londra, Rio de Janeiro, New York, Parigi, Washington e Ginevra. +1 888 922 8229

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Firenze: il 13 dicembre si discute nuovo ricorso su testamento biologico di un settantenne

 

 

 

 Mentre il Governo emana una circolare che nega valore giuridico ai registri per la raccolta dei testamenti biologici istituiti da diversi comuni italiani, la magistratura torna ad occuparsi di testamento biologico.

In particolare, a Firenze, l’Avv. Sibilla Santoni ha presentato in Tribunale un nuovo ricorso in materia di testamento biologico nella speranza che magistrati attenti ai dettati costituzionali adottino decisioni diverse da quelle passate.

Questa volta a presentare ricorso è stato un uomo di settanta anni, sposato, con tre figli, con molte amicizie ed una vita densa di rapporti interpersonali, laureato, in pieno possesso della capacità di intendere e di volere, che versa, fra l’altro, in buono stato di salute sia fisico che mentale. L’uomo, consapevole dello scorrere del tempo ha iniziato a pensare a circostanze future riguardanti il proprio stato di salute. Ciò lo ha portato ad esprimere al coniuge le proprie volontà nel caso di una propria futura ed eventuale incapacità, riferendogli di non voler essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico. Questo con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare, alla dialisi, alla ventilazione e all’alimentazione forzata ed artificiale, nel caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che lo costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che gli impediscano una normale vita di relazione.

Nell’eventualità in cui si presentino tali patologie, l’uomo desidera che vengano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviargli le sofferenze, compreso l’uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita.

Al riguardo è consapevole che nel nostro ordinamento vigono i Principi di Diritto, che garantiscono il rispetto della volontà di non sottoporsi a terapie finalizzate a posporre la morte biologica, espresse dal soggetto in un periodo antecedente la perdita della propria capacità di autodeterminarsi.

 ”Occorre citare gli arrt.2, 13 e 32 della Costituzione

afferma l’Avv. Santoni -. Difatti questa, all’art.2 prevede la libertà di cura come diritto fondamentale della persona nella sua identità e dignità, all’art.13 stabilisce nell’accezione individuata dalla Corte Costituzionale con sentenza 471/1990 l’inviolabilità della libertà quale “sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” e, infine, all’art. 32 consacra la tutela della salute come diritto fondamentale prevedendo i trattamenti sanitari obbligatori solo con riserva di legge qualificata. Tali norme costituzionali, come quelle ora citate che riconoscono diritti primari, possiedono il carattere di imperatività e di immediata operatività ed applicabilità senza la necessità, ai fini dell’applicazione della norma, di alcun intervento da parte del legislatore ordinario. Eventuali leggi che non le rispettassero sarebbero prima facie incostituzionali oltre che non democratiche”. 

In riferimento al necessario rispetto della volontà del paziente si è espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23676/08. La Corte, infatti, tenendo in considerazione l’intimo nucleo della personalità (rappresentato dal bagaglio di esperienze vissute dal soggetto, dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali o filosofiche che esprimono le determinazioni personali), ha riconosciuto ad ogni individuo il “diritto assoluto di curarsianche nel caso limite in cui tale rifiuto esponga il malato al rischio stesso della vita. In riferimento a quest’ultimo aspetto si precisa che le patologie considerate nel ricorso si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo della non interferenza con il suo corso. Non viene contemplata alcuna ipotesi che configuri fenomeni eutanasici che, difatti, legittimano interventi accelerativi del naturale percorso di morte. Si delinea un dovere dell’ordinamento al rispetto di un’espressione autodeterminativa finalizzata all’evoluzione naturale del processo biologico della patologia con conseguente ablazione di forzature, violenze e interventi tecnologici invasivi diretti unicamente al prolungamento di una sopravvivenza inerte.

Per discutere il ricorso è fissata udienza per il prossimo 13 Dicembre 2010.
 

 

 

 

 
 
 

 

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La legge “sfolla-carceri”: in bilico tra deflazione carceraria, sicurezza sociale e certezza della pena

A poco meno di un anno dalla sua adozione, il Piano Straordinario Penitenziario si perfeziona con la Legge 26 novembre 2010, n. 199 – meglio nota come legge “sfolla-carceri” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° dicembre: dopo gli interventi in materia di edilizia penitenziaria – costituenti i primi due pilastri del Piano, rispettivamente tendenti all’ampliamento delle carceri già esistenti ed alla realizzazione di nuove strutture – vengono oggi introdotte rilevanti novità nel sistema sanzionatorio (terzo pilastro), nonché misure di adeguamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria (quarto pilastro).

Fulcro del provvedimento è la possibilità di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, la pena detentiva (anche residua di pena maggiore) non superiore ad un anno (art. 1): va detto, infatti, che al settembre 2009, su 64.595 detenuti, circa il 32% (quasi 21.000 unità) scontava pene detentive non superiori ad un anno.

Con grande scontento delle associazioni che tutelano gli interessi dei ristretti in carcere, peraltro, l’applicazione dell’istituto non sarà automatica, come aveva invece previsto l’originario disegno di legge: viene, infatti, contemplata una serie di cause ostative alla concessione del beneficio, quali la condanna per taluni gravi  reati – tra cui non rientrano, tuttavia, quelli suggeriti dalla Commissione affari sociali (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, delitti in materia di prostituzione minorile e di pedopornografia, reati a sfondo sessuale, stalking) –, la  sottoposizione a regime di sorveglianza particolare, il pericolo che il condannato fugga o commetta altri reati, l’inidoneità del domicilio anche rispetto alla tutela delle persone offese dal reato, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, ovvero di tendenza a delinquere; viene inoltre attribuita al magistrato di sorveglianza la verifica dei presupposti per l’applicazione della misura.

Ad ulteriore tutela delle esigenze di sicurezza sociale, viene altresì inasprito il regime sanzionatorio per il reato di evasione (art. 2) – configurabile anche nel caso di allontanamento dal luogo presso il quale sia in atto l’esecuzione domiciliare della pena – ed introdotta una nuova circostanza aggravante comune, consistente nell’aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (art. 3).

Ad ogni modo, è bene precisare che l’esecuzione domiciliare ha natura di misura temporanea, applicabile fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Silvia Onnis

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